Un (nuovo?) premio alle nascite


Stefania Sabatinelli | 12 Maggio 2017

“Premio alla nascita”, “Bonus Mamma domani”, “Futura madre” sono alcuni dei nomi con cui è stato ribattezzato il premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di minori in vigore dal 1 gennaio di quest’anno. Si tratta di una delle misure introdotte con la Legge di Stabilità 2017 in favore delle famiglie con figli piccoli, che ripropone, ridisegnandola, una forma di intervento già in vigore in passato e a fasi alterne nel nostro paese.

 

Chi ha diritto al beneficio

Il premio è corrisposto, su domanda della futura madre, nel caso in cui a partire dal 1° gennaio 2017 si verifichi uno dei seguenti eventi: compimento del 7° mese di gravidanza; parto; adozione o affidamento pre-adottivo nazionale o internazionale.

Hanno diritto alla misura le donne gestanti o le madri che siano in possesso degli stessi requisiti attualmente considerati per poter ottenere l’Assegno di Natalità, ovvero:

  • residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria;
  • status di rifugiato politico e protezione sussidiaria (art. 27, DL n. 251/2007);
  • permesso di soggiorno UE di lungo periodo (art. 9, DL n. 286/1998) oppure carta di soggiorno per familiari di cittadini UE (artt. 10 e 17 del DL n. 30/2007).

Su quest’ultimo requisito, in particolare, si è registrata una dura protesta da parte del Patronato Inca-Cgil per il quale, in assenza di specifiche nella Legge di Bilancio, esso deriverebbe da una interpretazione restrittiva della norma da parte dell’Inps che, di fatto, esclude quasi il 40% degli immigrati e in particolare le madri lavoratrici con permesso di soggiorno per motivi di lavoro 1.

Dal punto di vista del reddito, invece, nonostante nell’iter parlamentare della Legge di Bilancio vi sia stata discussione sull’opportunità di riservare la misura alle madri con redditi Isee inferiori a una determinata soglia, il premio è attualmente destinato a tutte le neo-madri o future madri senza limitazioni.

Mentre in un primo momento era stato annunciato che la misura sarebbe stata corrisposta “in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento)”, indipendentemente dal numero di figli contestualmente entrati in famiglia, la circolare Inps n. 61 del 16 marzo 2017 ha precisato che il beneficio è concesso “in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato”.

Finanziata dalla fiscalità generale (con una spesa prevista di 392 milioni di euro l’anno), la misura non concorre alla formazione del reddito complessivo e non è quindi soggetta a tassazione Irpef.

Con notevole ritardo, le procedure per inoltrare le domande sono state esplicitate solo con la circolare Inps del 28 aprile scorso, e aperte poi il 4 maggio. Le domande possono essere presentate (anche retroattivamente per i nati dal 1° gennaio 2017) esclusivamente in via telematica, direttamente attraverso il sito dell’Inps, attraverso il suo call center, o attraverso i servizi offerti dagli enti di patronato. L’Inps ha comunicato che nella sola prima settimana dall’apertura della procedura sono state presentate ben 87.750 domande: 59.615 per nascita, 27.731 per inizio ottavo mese di gravidanza, 242 per adozione e 162 per affidamento. Il maggior numero di domande è stato presentato in Lombardia (18.050), Lazio (8.293) e Campania (7.320).

 

Un nuovo diritto soggettivo?

Il premio alla nascita non rappresenta una novità nel panorama internazionale, anzi in alcuni contesti ha una lunga tradizione, come in Francia, o in Finlandia (dove le madri possono scegliere tra un sostegno cash o in natura). Laddove esiste, esso rappresenta un sostegno una tantum ai costi aggiuntivi che la gravidanza e la nascita o l’arrivo di un figlio adottivo comportano per le famiglie, con particolare riferimento all’acquisto di arredi e altri articoli per l’accudimento e la crescita e alle spese mediche per gli esami diagnostici e le misure di prevenzione. Anche in Italia misure simili, in genere definite “Bonus bebè”, sono state in vigore a più riprese, ma sinora sempre temporaneamente: dapprima per i figli successivi al primo nati tra il dicembre 2003 e il dicembre 2004, poi per quelli nati o adottati nel 2006; in seguito negli anni 2009-2011 sotto forma di prestiti agevolati. A questi episodi nazionali si sono affiancati o sono seguiti altri tentativi su base regionale, diversificati per importo, soglia di reddito ISEE e durata in vigore (tra le altre ricordiamo le esperienze di Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Sicilia).

Le misure implementate in Italia, tanto a livello nazionale che regionale, sono spesso state accompagnate anche da argomentazioni politiche relative al sostegno alla natalità, che in Italia rimane inchiodata da ormai troppi anni su valori bassissimi. I più recenti dati ISTAT pubblicati lo scorso 6 febbraio registrano un nuovo minimo storico delle nascite (474mila nel 2016, dopo le 486mila del 2015) e un ulteriore calo del numero medio di figli per donna (ISTAT 2017). E proprio in ottica di promozione della natalità va compresa la selettività della misura per i soli figli successivi al primo. Che le misure una tantum possano essere utili in tal senso è però tutto da dimostrare (Saraceno, 2003), tanto più se il carattere temporaneo ne rende la fruizione difficoltosa, poiché il fatto che il parto (o l’adozione) si verifichi o meno entro la finestra temporale nella quale la misura è in vigore è caratterizzato da una certa casualità.

I paesi europei che presentano i tassi di natalità e fecondità più elevati (i paesi nordici, la Francia) sono, piuttosto, i contesti nei quali esistono pacchetti articolati di misure destinate alle famiglie sia per la conciliazione di famiglia e lavoro (congedi e servizi pre-educativi e di cura in primo luogo) sia per il sostegno del reddito famigliare nel far fronte al costo dei figli (Albertini e Rosina 2016; Rosina e Zezza 2016; Solera 2015). Come è noto, il contesto italiano è caratterizzato invece da congedi flessibili ma poco generosi, da servizi alla prima infanzia insufficienti e costosi e da un sistema di trasferimenti alle famiglie con figli fortemente frammentato e caotico, che dà origine a sovrapposizioni, lacune, ingiustizie.

In un quadro simile, il Premio alle nascite pare distinguersi dagli analoghi interventi che l’hanno preceduto poiché si tratta di una misura non temporanea ma permanente, che introdurrebbe dunque un nuovo diritto soggettivo. Il condizionale è comunque d’obbligo, in quanto utilizzato nella stessa Nota di lettura del Senato sul Bilancio di previsione dello Stato (Senato della Repubblica 2016). D’altro canto, l’assenza di soglie di reddito (presenti per esempio nel caso francese) è discutibile, nella cornice di limitatezza delle risorse disponibili, che giustificherebbe invece l’adozione di criteri distributivi basati sul principio dell’universalismo selettivo (la stessa Nota di lettura del Senato suggerisce di valutare l’inserimento di un tetto di spesa). Inoltre, anziché assumere senso grazie all’organicità dell’insieme di misure nel quale si inserisce, come accade in altri contesti, di fatto il Premio alle nascite diviene una ulteriore tessera di un mosaico già estremamente complesso e difficile da ricomporre. Un puzzle cui i soli ultimi governi hanno aggiunto diversi nuovi pezzi: il Voucher baby sitting – asili nido, l’Assegno di natalità, il Bonus nido 2017 per citare solo le principali. Se da un lato tali misure segnalano una nuova attenzione rispetto all’obiettivo del sostegno alle famiglie con figli in età pre-scolare, dall’altro esse contribuiscono a confermare e ampliare la frammentazione cui il Governo dichiara invece di voler mettere mano. Il ministro per la Famiglia Costa ha, infatti, più volte annunciato l’intenzione del Governo di introdurre nel 2017 un Testo Unico sul sistema dei sostegni economici rivolti alle famiglie, al fine di razionalizzarlo e renderlo più coerente. Un obiettivo quanto mai condivisibile e non più rinviabile nel contesto di scarsità di risorse e bisogni crescenti nel quale viviamo ormai da tempo.

 

  1. La normativa europea prescrive invece che l’accesso alle prestazioni assistenziali non sia vincolato alla durata del permesso di soggiorno. Pur in assenza di recepimento nella normativa italiana, un giudice del lavoro di Bergamo ne ha recentemente imposto l’applicazione diretta, e dunque l’estensione dell’Assegno di Natalità (ai cui requisiti rimanda appunto la definizione dei requisiti per l’accesso al Premio alle nascite) a venti stranieri in possesso di permesso di soggiorno lavorativo di breve periodo.