Modifiche statutarie per gli ETS. Indicazioni di alcune recenti circolari


Gianfranco Marocchi | 24 Maggio 2019

Nell’approssimarsi della scadenza del 2 agosto – quando scadranno i 24 mesi accordati dal Codice del Terzo settore per procedere attraverso procedure semplificate (cioè con maggioranza semplice degli associati, anziché con le maggioranze rafforzate che generalmente gli statuti richiedono per essere modificati) agli adeguamenti statutari in adempimento alle prescrizioni della riforma – si succedono note e circolari che chiariscono alcuni dubbi applicativi. Nelle ultime due settimane sono state pubblicate infatti:

 

Vedremo di seguito alcuni contenuti di tali atti; è però opportuno preliminarmente richiamare la Circolare 20 del 27/12/2018, che tratta in modo organico questo tema.

Relativamente alle diverse disposizioni del Codice del Terzo settore, tale Circolare evidenzia la presenza di:

  1. norme inderogabili;
  2. norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”);
  3. norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono…” oppure per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono…”.

Quindi tale Circolare ripercorre nell’allegato 1 in modo analitico ciascuna prescrizione del codice, indicando l’articolo di riferimento, la natura dell’adeguamento in riferimento alle categorie a, b e c prima richiamate e la possibilità o meno di avvalersi o meno della procedura semplificata qualora la modifica venga fatta appunto entro il 2 agosto prossimo.

 

 

Ciò premesso, restavano alcuni nodi da sciogliere, sui quali sono appunto intervenute le note e le circolari prima richiamate.

 

Il primo riguarda le Ong; la Nota del 22 maggio chiarisce che, a differenza di quanto avviene per Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, non è previsto un riconoscimento automatico come Ente di Terzo settore (a meno che non siano costituite nella forma di OdV o APS, ovviamente) e che non vi sarà quindi un travaso automatico dall’elenco delle ONG riconosciute dalle legge 49/1987 al Registro Unico del Terzo settore (RUNTS), quando sarà istituito; le ONG dovranno quindi fare domanda di iscrizione al RUNTS, cui saranno ammesse se in possesso dei requisiti richiesti dal Codice. Per ulteriori approfondimenti si può fare riferimento a questo articolo.

 

La Nota del 28 maggio è invece dedicata al caso specifico di un ente costituitosi dopo l’approvazione del Codice del Terzo settore con un numero di associati inferiori al numero di 7 che lo stesso Codice prevede come minimo al momento della costituzione perché OdV e APS possano iscriversi al Registro. La questione posta riguarda la possibilità di tali Enti, qualora successivamente abbiano aumentato l’entità della propria base associativa al di sopra di tale numero minimo, di iscriversi oggi ai registri delle OdV e delle APS e domani di essere quindi travasate nel Registro Unico. La Nota riconosce tale possibilità, ritenendo però la semplice presenza di un numero adeguato di associati non sufficiente, dal momento che l’Ente era stato costituito consapevolmente con caratteristiche difformi da quanto previsto dal Codice; si indicano quindi procedure rafforzate di espressione da parte della nuova base sociale della volontà di caratterizzare effettivamente come l’Ente come “di Terzo settore”, cosa che, una volta apportate le necessarie modifiche statutarie, consentirà di iscriversi oggi ai Registri esistenti e domani al RUNTS.

 

Infine la Circolare del 31 maggio offre alcune importanti specificazioni rispetto al tema dell’adeguamento degli statuti. La questione centrale affrontata riguarda come trattare le inadempienze alle prescrizioni di adeguamento della riforma indicate nell’allegato 1 della citata Circolare 20 del 27/12/2018. In estrema sintesi, i contenuti possono essere riassunti dalla tabella di seguito riportata.

 

 

In primo luogo, viene riaffermato che sino al 2 agosto gli adeguamenti statutari possono essere realizzati, (ove consentito, cfr. circolare del 27/12/2018, allegato 1), con la procedura semplificata, mentre dal giorno successivo andranno applicate le ordinarie e più gravose procedure con maggioranze qualificate. Si specifica comunque che la facoltà di utilizzare le procedure semplificate prima del 3/8/2019 permane anche nel caso in cui l’ente abbia già approvato talune di queste modifiche, rendendosi conto però che esse sono incomplete; sarà quindi possibile indire una nuova assemblea per completare gli adeguamenti sempre con modalità semplificata.

Viene poi affrontato il tema della trasmigrazione dagli attuali registri al RUNTS; ciò è automatico per le OdV e le APS, ma non per le Onlus (si intende, con natura diversa da quella di OdV e APS); queste ultime dovranno presentare domanda di iscrizione al RUNTS ed essere quindi assegnate alla opportuna sezione.

Dal momento che il RUNTS non è stato ancora costituito, si pone il problema di comprendere se gli enti tenutari degli attuali Registri (tipicamente le Regioni che gestiscono i Registri / Albi delle OdV e APS) abbiano il compito di verificare a partire dal 3 agosto 2019 la presenza degli adeguamenti statutari e di sanzionare l’ente qualora ciò non sia avvenuto. La Circolare si esprime contro tale ipotesi, evidenziando come la trasmigrazione degli enti al RUNTS sia automatica e spetti poi al RUNTS, una volta costituito, operare tale verifica e, in assenza dei requisiti, diffidare l’Ente ad adempiere ed eventualmente sanzionarlo con la cancellazione. Tale precisazione è rilevante perché si è avuta notizia della richiesta da parte di talune Regioni, di acquisire dopo il 3 agosto documentazione comprovante l’avvenuta modifica statutaria, pratica che alla luce della Circolare invece non dovrebbe essere messa in atto.

Infine, secondo la Circolare, la permanenza negli attuali Registri AdV, APS e Onlus autorizza di conseguenza la conservazione del trattamento fiscale oggi previsto, anche in assenza quindi degli adempimenti statutari richiesti dalla Riforma.