La riforma del Terzo settore compie un ulteriore passo avanti con l’approvazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”. Il documento è stato, come prevede il Codice del Terzo settore, esaminato nel Consiglio Nazionale del Terzo settore, approvato il 4 luglio 2019 e ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019.
Il Bilancio sociale – “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte” – è uno degli elementi che assicura la trasparenza degli Enti di Terzo settore e, come richiamato le linee guida, presenta una doppia valenza, essendo rilevante sia per le informazioni in esso contenute, sia per il processo di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni che viene attivato per redigerlo.
Di seguito sono riassunti i principali punti del provvedimento.
Chi è tenuto a redigerlo
Sono tenuti a redigere un bilancio sociale:
- tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigerlo in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali non solo di ciascun singolo ente, ma anche del gruppo nel suo complesso;
- gli altri enti di Terzo settore, qualora abbiano ricavi o entrate superiori ad un milione di euro annuo;
- i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica.
Dal momento che il bilancio sociale rappresenta anche un modo per dare pubblicità al valore dell’operato dell’Ente, nulla vieta che anche chi non è tenuto per legge provveda a realizzarlo e pubblicarlo, in questo caso senza però essere tenuto ad osservare tutte le prescrizioni inserite nelle linee guida (salvo il fatto di non poterlo indicare come “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 117/2017 laddove esso segua modalità di redazione diverse).
Come viene reso pubblico
Il bilancio sociale è concepito come documento pubblico rivolto a tutti gli stakeholder (da quelli interni come i lavoratori o i volontari, ai donatori, le istituzioni, i destinatari dei servizi, i cittadini del territorio in cui l’Ente opera, ecc.) che in tale documento devono trovare informazioni utili a valutare in che misura l’organizzazione considera e persegue gli obiettivi che ciascuno di essi ha a cuore. Per questo motivo sono previste modalità di pubblicità molto ampie: il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente e depositato entro il 30 giugno dell’anno successivo presso il Registro Unico del Terzo settore o, nel caso delle imprese sociali, presso il Registro delle imprese. Per le imprese sociali la data di deposito potrebbe essere successiva al 30 giugno in presenza di norme relative a specifiche forme giuridiche che prevedessero scadenze diverse per il deposito dei bilanci di esercizio; in tal caso è consentito il deposito contestuale entro tale data anche del bilancio sociale.
I principi di redazione del Bilancio sociale
I principi di redazione del Bilancio sociale richiamati dalle Linee guida sono:
- completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e quindi inserite le informazioni rilevanti di interesse di ciascuno;
- rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder;
- trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
- neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi;
- competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati dell’anno di riferimento;
- comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale (come un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori / Enti)
- chiarezza: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;
- veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
- attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non presentare dati incerti come se fossero certi;
- autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.
Struttura e contenuti
Le Linee guida individuano i contenuti minimi che ciascun bilancio sociale dovrà contenere, definendo così la struttura dei capitoli che lo compongono; rimandando al testo delle Linee guida per i dettagli, in sintesi un Bilancio sociale deve indicare:
- metodologia adottata: criteri di redazione del Bilancio (vedi sopra circa “principi di redazione”) e eventuale modifica dei criteri rispetto agli anni precedenti;
- informazioni generali sull’Ente: anagrafica, area territoriale e ambito di attività, mission, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento;
- governance: dati su base sociale e organismi diretti e di controllo, aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione, identificazione degli stakeholder; alle imprese sociali diverse dagli enti religiosi e dalle cooperative a mutualità prevalente, è richiesto inoltre di descrivere le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti; le cooperative a mutualità prevalente (e quindi tutte le cooperative sociali) assolvono già di per sé questo obbligo attraverso i meccanismi di coinvolgimento tipici della forma cooperativa*;
- persone: consistenza e dati di dettaglio su lavoratori e volontari, contratti di lavoro adottati, attività svolte, struttura dei compensi (tra cui i dati sui differenziali retributivi, documentando che la retribuzione più alta non è maggiore di più di otto volte rispetto alla più bassa*) e modalità di rimborso ai volontari. In particolare, sono previste forme di pubblicità specifica per i compensi a amministratori e dirigenti.
- attività: informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate, sui destinatari diretti e indiretti e per quanto possibile sugli effetti, indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi programmati e i fattori che ne hanno facilitato o reso difficile il conseguimento. Vanno indicati fattori che rischiano di compromettere le finalità dell’Ente e le azioni messe in atto per contrastare tale evenienza. Gli enti filantropici devono indicare l’elenco dei beneficiari delle loro erogazioni con relativi importi*;
- situazione economica e finanziaria: provenienza delle risorse separata per fonte pubblica e privata, informazioni sulle attività di raccolta fondi, eventuali criticità gestionali e azioni intraprese per mitigarle;
- altre informazioni: contenziosi, impatto ambientale (se pertinente), informazioni su parità di genere, rispetto diritti umani, prevenzione della corruzione.
(* Le disposizioni evidenziate con l’asterisco erano già contenute nei Decreti Legislativi 117/2017 o 112/2017 applicativi della Riforma del Terzo settore e sono ripresi nell’ambito delle Linee guida qui esaminate.)
Il ruolo dell’Organo di controllo interno
L’organo di controllo interno è chiamato a monitorare taluni aspetti della vita sociale degli Enti di Terzo settore, con alcune specificità che riguardano le imprese sociali; il bilancio sociale delle imprese sociali dovrà pertanto tra le altre cose includere la relazione in cui viene riportato l’esito di tale monitoraggio, che in specifico riguarda i seguenti aspetti:
- il fatto che l’Ente svolga in via prevalente attività di interesse generale;
- correttezza e rispetto delle norme nelle raccolte fondi;
- assenza dello scopo di lucro, rispettando le norme in termini di destinazione anche indiretta degli utili;
- per le imprese sociali, l’attestazione che l’ente non è controllato da imprese private o pubbliche amministrazioni;
- per le imprese sociali, presenza di forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti;
- per le imprese sociali, adeguatezza del trattamento dei lavoratori e rispetto del già citato parametro di 1 a 8 relativamente alle differenze retributive; corretto utilizzo dei volontari.
Il Bilancio sociale nella riforma del Terzo settore
Al di là degli aspetti tecnici, vale la pena richiamare brevemente alcune considerazioni circa la collocazione, per nulla marginale, del bilancio sociale nell’ambito della Riforma del Terzo settore.
La Riforma è pensata per evitare una definizione del terzo settore basata meramente su dichiarazioni di principio, cercando, per quanto possibile, di assicurare che le caratteristiche pro sociali di queste organizzazioni siano effettivamente verificabili (dall’autorità pubblica, in sede di iscrizione e mantenimento al Registro Unico del Terzo Settore, ma anche da parte degli stakeholder); insomma, non si è Enti di Terzo settore solo perché il proprio statuto dichiara l’intenzione di agire a favore della comunità, ma perché si mettono effettivamente in atto azioni di interesse generale. E ciò deve emergere grazie alla trasparenza con cui gli Enti rendono conoscibile il proprio operato, oltre che da funzioni di controllo e ispettive. Lungi dall’essere un fatto meramente tecnico, quindi, l’approvazione di queste linee guida rappresenta un tassello fondamentale di questo sforzo di trasparenza, rafforzando in primo luogo le imprese sociali e gli Enti di Terzo settore di maggiori dimensioni tenuti alla redazione del bilancio, ma anche di tutti gli altri enti che, pur non essendo obbligati, riterranno di volerlo comunque redigere.
Ovviamente tutto ciò assume un senso più profondo nella misura in cui l’approvazione delle linee guida sarà accompagnata da percorsi di sensibilizzazione culturale e di formazione che favoriscano una maturazione degli Enti di Terzo settore tale da far percepire la redazione del bilancio sociale non solo come una formalità cui adempiere, ma come opportunità di riaffermare il proprio ruolo sociale e di avviare percorsi di coinvolgimento dei propri stakeholder tesi al miglioramento del proprio operato.