Un altro tassello della Riforma del Terzo settore (finalmente): l’avvio del Runts


Alceste Santuari | 31 Ottobre 2021

“Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, il  codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all’articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.”

 

È quanto disposto dall’art. 48, comma 1 del d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Dalla previsione in oggetto si comprende come il legislatore della Riforma abbia inteso attribuire al Runts una specifica funzione di accountability degli ETS.

Il 26 ottobre 2021 – dopo un’attesa durata anni – è stato adottato il decreto dirigenziale di cui all’art. 30 del d.m. 106/2020, il quale sancisce il termine di inizio di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) al 23 novembre 2021.

A partire da quella data inizierà il processo di trasferimento presso il medesimo Registro di organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei rispettivi registri regionali, provinciali o nazionali. Per queste due tipologie speciali di Enti del Terzo settore, dunque, l’iscrizione al Runts deve considerarsi automatica, fatti salvi i poteri di verifica attribuiti agli uffici del Runts, i quali sono chiamati a svolgere un controllo di adeguatezza degli statuti iscrivibili nel Registro.

 

Il d.m. specifica che entro il 21 febbraio 2022, gli uffici delle Regioni e delle Province autonome completeranno la prima fase del procedimento di trasmigrazione, relativa al trasferimento nel Runts dei dati delle Odv e Aps iscritte nei registri regionali o provinciali alla data del 22 novembre 2021.

Entro il 23 dicembre 2021 l’ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente completerà il trasferimento al Runts dei dati delle associazioni nazionali di promozione sociale, delle loro articolazioni territoriali e dei circoli ad esse affiliati, iscritti nel Registro nazionale delle Aps alla data del 22 novembre 2021.

Ciascun ufficio competente, in base alle informazioni di propria competenza presenti sulla piattaforma telematica, dispone di 180 giorni di tempo, a partire dal 21 febbraio 2022, per verificare le posizioni dei singoli enti rispetto ai tempi dettati dal decreto ministeriale 106 del 15 ottobre 2020, fermo restando il perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti 180 giorni.

I registri regionali e provinciali di Odv e Aps e quello nazionale delle Aps rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione avviati entro il 22 novembre 2021 e, al termine di questo processo, tutti i dati saranno trasferiti al Runts con le modalità previste dal decreto ministeriale 106 del 15 ottobre 2020.

 

Una particolare attenzione meritano le Onlus: il d.m. precisa che le modalità attraverso cui l’Agenzia delle entrate renderà pubblici gli elenchi delle Onlus e i relativi dati saranno oggetto di separata comunicazione, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al Runts da parte degli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus. Sarà necessario dunque attendere questa comunicazione per conoscere il termine a partire dal quale le Onlus potranno fare domanda di iscrizione al Runts. Il termine entro cui ciò dovrà avvenire è invece già da tempo noto e coincide con il 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10 (art. 34, comma 3, d.m. 106/2020).

Preme in questa sede ricordare che per gli enti con qualifica di Onlus (iscritti all’Anagrafe Unica delle Onlus ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 460/1997) la scelta relativa alla qualifica da assumere (vale a dire, ad esempio, ETS non commerciale o Impresa sociale) attualmente risulta ancora di difficile determinazione, atteso che, al momento in cui si scrive, non si ha ancora certezza della disciplina fiscale. Quest’ultima sarà chiara soltanto dopo che la Commissione europea, ai sensi dell’art. 101 del d. lgs. n. 117/2017, si sarà espressa in ordine alle disposizioni fiscali contenute nella Riforma del terzo settore.

 

Come è noto, il Runts oltre che “ospitare” le trasmigrazioni degli attuali registri regionali delle OdV e delle Aps, accoglierà anche i nuovi iscritti, i quali potranno presentare istanza di iscrizione in una delle sezioni del Runts a partire dal 24 novembre 2021. In questa prospettiva, pertanto, le organizzazioni non profit che intendano acquisire la qualifica giuridica di “ETS” potranno decidere quale sezione rispecchia maggiormente le proprie caratteristiche organizzative. Alla data indicata, sarà inoltre possibile la formulazione d’istanze di iscrizione da parte dei Notai ai sensi degli articoli 16 e ss., d.m. 106/2020.

Il Runts, nonostante l’inevitabile difficoltà collegata alla realizzazione di un sistema innovativo e inedito per la storia delle organizzazioni non profit del nostro Paese, può considerarsi una piattaforma infrastrutturale fondamentale per la realizzazione di alcuni obiettivi che potranno contribuire in modo non marginale alla crescita degli enti non profit. In particolare, si pensi al monitoraggio che il Runts potrà assicurare in ordine alla “vita” degli Ets: finalità, attività, responsabilità interne, rendicontazione potranno risultare costantemente accessibili non soltanto agli stakeholders interessati, ma anche alla platea dei cittadini, che in larga parte sostengono l’azione degli enti non profit. Due, tuttavia, sono le condizioni che si possono ipotizzare per una effettiva ed efficace attività del Runts: una reale cooperazione tra le diverse pubbliche amministrazioni interessate e la consapevolezza da parte degli Ets che la trasmissione dei dati ad essi richiesti contribuirà ad incrementare la loro reputazione sociale.

 

In ultima analisi, il d.m. – a lungo atteso – interviene ad inserire un altro importante tassello nel mosaico rappresentato dalla Riforma del Terzo settore, istituendo uno strumento di conoscibilità, di trasparenza, di accountability e di certezza, che potrà contribuire a responsabilizzare maggiormente l’azione e gli interventi degli enti non lucrativi.