Associazioni e fondazioni: più semplice il riconoscimento della personalità giuridica


Luca Degani | 28 Luglio 2017

L’autore, in due precedenti articoli, (leggi la prima parte e la seconda) ha delineato gli effetti del D.lgs 117/2017, il Codice del Terzo Settore”, che ha istituito la nuova qualifica di ente di terzo settore definendo presupposti e adempimenti a ciò connessi. In questo terzo articolo viene approfondito uno degli aspetti della delega cui il Codice adempie, quello relativo alle previsioni su associazioni e fondazioni e in specifico alla semplificazione dell’acquisizione della personalità giuridica.

 

Associazioni e Fondazioni e la semplificazione del riconoscimento giuridico

Seppure la Legge indichi tra l’oggetto della delega, all’art. 1, comma 2 lett. a)1, la revisione del Codice Civile, nella sua attuazione non è stato seguito quanto richiesto dalla delega: ad oggi le norme civilistiche in materia di associazioni, fondazioni e comitati restano in vigore, anche se il Codice del terzo settore regola alcuni aspetti prettamente connessi alla disciplina civilistica.

Infatti l’intero titolo IV del Codice del Terzo settore introduce disposizioni per le associazioni e le fondazioni; è importante sottolineare che tali regole non hanno una portata generale e non investono quindi tutti questi enti come le norme del Codice Civile, ma si riferiscono solo alle associazioni e fondazioni che si qualificano come ETS. È questo uno degli aspetti che ha dato adito ad alcune perplessità in termini di coerenza e equilibrio della norma, la cui discussione è in questa sede omessa privilegiando una descrizione delle previsioni normative e rimandando ad altre sedi per una valutazione delle stesse.

In tal senso sono previsti all’art. 21 gli elementi essenziali da prevedere nell’atto costitutivo e nello statuto (tra gli altri, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale).

Da rilevare è senz’altro la previsione della semplificazione della procedura di acquisto della personalità giuridica, per cui viene superato l’attuale sistema dell’Autorità Tutoria, a favore di una verifica da parte del Notaio della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, nonché del patrimonio minimo necessario (art. 22, comma 4), e del relativo deposito sempre da parte del Notaio presso l’apposita sezione del Registro unico, secondo le procedure dettate dall’art. 22.

Ad oggi assistiamo pertanto ad un doppio binario: il mantenimento del regime del DPR 361/00 per l’acquisto della personalità giuridica in capo agli enti che non assumono la qualifica di ETS e il nuovo regime di cui al Codice del terzo settore per gli ETS.

Peraltro, solo per le fondazioni con qualifica di ETS, è disposto che i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile siano esercitati dall’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

 

Ulteriori disposizioni regolamentano la procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni, alla regolamentazione e funzionamento dell’Assemblea, nonché delle sue competenze inderogabili, così come per l’Organo di amministrazione.

Similarmente al diritto societario viene introdotta la fattispecie del conflitto di interessi, con l’espressa applicazione dell’articolo 2475-ter del codice civile.

Ed ancora dal diritto societario viene contemplata l’applicazione diretta di alcune norme in materia di responsabilità degli amministratori, dei direttori, dei componenti dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili).

 

Altro profilo di novità riguarda la previsione della nomina di un Organo di controllo, che nelle fondazioni è sempre obbligatorio e nelle associazioni solo nei casi previsti dall’art. 30, comma 2, al quale sono attribuiti compiti anche rilevanti, quali la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001), sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, nonché il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

  1. Art. 1, comma 2: Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare: a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute