Contributi pubblici, gli obblighi di trasparenza del Terzo settore


Gianfranco Marocchi | 22 Gennaio 2019

Pubblicata l’11 gennaio una circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che precisa le modalità di adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge 124/2017.

 

Con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2019 “Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità” sono state fornite importanti indicazioni su quanto un ente di Terzo settore deve fare in caso di conseguimento di risorse da parte della pubblica amministrazione.

 

La norma in questione – lo ricordava Luca Gori più di un anno fa su Welforum – (inopportunamente) nasce al di fuori della Codice del Terzo settore e riguarda quindi un insieme di soggetti tenuti all’obbligo non coincidente con il Codice; richiede ad associazioni, fondazioni, Onlus e altri enti, di pubblicare “entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni … sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

Dunque gli impegni da adempiere in caso si siano ricevuti benefici da pubbliche amministrazioni nel 2018 sono:

  • Darne notizia sul sito internet entro il 28/2/2019, per gli enti con forma diversa dalle imprese;
  • Darne notizia in sede di bilancio nella nota integrativa, per le imprese.

 

Ciò premesso – e vista la dura sanzione della “restituzione delle somme” in caso di inadempienza, prevista quantomeno per le imprese – sono chiariti diversi elementi operativi di cui è necessario tenere conto per rispettare tale obbligo.

L’obbligo è vigente e riguarda le somme ricevute nel 2018. Quindi gli enti di terzo settore diversi dalle imprese sono tenuti a pubblicare su internet la notizia delle somme ricevute entro il 28/2/2019 mentre le imprese (tra cui le cooperative sociali) dovranno inserire la notizia nella nota integrativa al bilancio 2018, pena la richiesta di restituzione di quanto accordato dalla PA.

Dove pubblicare. Su proprio sito internet; se non se ne dispone, può essere utilizzata una pagina Facebook o di altro portale telematico; se non se ne dispone la notizia può essere pubblicata su un portale della rete associativa cui si aderisce. Fa fede il principio di cassa per cui non è rilevante l’anno di deliberazione del contributo o corrispettivo da parte dell’ente pubblico, ma quello in cui effettivamente l’ente percepisce la somma.

Gli importi. Vanno pubblicati tutti i benefici effettivamente ricevuti di importo superiore ai 10 mila euro; L’importo di 10 mila euro va inteso in senso cumulativo, per cui ad esempio un’associazione che abbia ricevuto un contributo da 5 mila euro ed un altro da 6 mila euro, è tenuta alla pubblicazione.

Di cosa è necessario dare pubblicità. Certamente la norma fa riferimento a “sovvenzioni e contributi”, ma il riferimento a “incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere” induce il Ministero a ritenere che tale obbligo riguardi anche i compensi derivanti da un contratto di prestazioni, nonché benefici quali la concessione di un’immobile o di altri spazi il cui controvalore sia superiore ai 10 mila euro.

Chi controllerà l’adempimento all’obbligo. In prima battuta spetta alle amministrazioni che hanno erogato le risorse e che, laddove riscontrassero un’inadempienza, sono tenute a chiederne la restituzione.

Quali informazioni è necessario pubblicare. Fatto salvo che, in forza ad altri obblighi (ad es. una legge regionale sul bilancio sociale) possono essere richieste anche altre informazioni, l’adempimento alla norma qui considerata impone di pubblicare, in forma schematica e immediatamente comprensibile:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  2. denominazione del soggetto erogante;
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  4. data di incasso;
  5. causale.

Altri obblighi di trasparenza. Si ricorda altresì che in forza di altra disposizione (D.L. 113/2018, art. 12 ter) «Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri… a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale”.