La Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) e il cosiddetto Collegato Fiscale (legge 157/2019) contengono delle previsioni normative innovative e di allocazione di specifici fondi che riguardano le politiche e i servizi rivolti alle persone con disabilità. In questo articolo evidenziamo quelle di maggior interesse, prendendo in considerazione le prime reazioni provenienti dal mondo associativo.
Gli stanziamenti previsti
Focalizziamo l’attenzione sulle politiche sociali e per la famiglie. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (legge 160/2019, art. 1 comma 330) è stato istituito un fondo a carattere strutturale denominato Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità. La denominazione di questo fondo non deve trarre in inganno: si tratta di una nuova risorsa finanziaria rispetto al consolidato Fondo per le Non Autosufficienze, da collegarsi all’intenzione del Governo di dare attuazione al Secondo Programma di Azione Biennale – promulgato nel 2017 – attraverso un’incisiva operazione di ridisegno delle politiche e delle misure a livello nazionale. Con appositi provvedimenti a valere sul Fondo per la disabilità si provvederà a dare attuazione agli interventi. Sul punto la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza preannuncia, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, l’emanazione del Codice in materia di disabilità1.
Per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, esiste da tempo il Fondo per le non autosufficienze (FNA)2. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. A decorrere dal 2016, l’intera dotazione del FNA ha assunto carattere strutturale e si è accresciuta negli anni successivi: dai 400 milioni del 2016 ai 450 del biennio 2017-18 fino ai 573,2 milioni di euro nel 2019. Nel corso dell’esame al Senato della legge di bilancio per il 2020 è stato inserito il comma 331 che dispone un incremento del Fondo pari a 50 milioni di euro. Il Fondo viene normalmente ripartito alle Regioni con indicazioni guida sui possibili utilizzi.
Per quanto riguarda la policy sul Durante e Dopo di Noi, è previsto un incremento di 2 milioni di euro per l’anno 2020 alla dotazione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’art. 3, comma 1, della legge 112/2016 (comma 490). L‘utilizzo del Fondo Dopo di Noi è monitorato a livello regionale e centrale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato recentemente la seconda Relazione sullo stato di attuazione della Legge 112/2016, basata sui dati di monitoraggio al 31 dicembre 2018.
La legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” è da inquadrare nel contesto dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nel rispetto delle competenze in tema di assistenza assegnate dalla Riforma del Titolo V ai diversi livelli di governo, il provvedimento si limita a delineare il quadro di obiettivi da raggiungere in maniera uniforme sul territorio nazionale.
Guardando allo sviluppo del Fondo Dopo di Noi, le risorse stanziate inizialmente erano 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni dal 2018. Conseguentemente, il comma 400 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato “alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari” (cap. 3553). La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) ha definanziato il Fondo di 5 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019, portandone nei due anni la dotazione a 51,1 milioni di euro. Nel settembre 2018, la Conferenza unificata ha espresso Intesa sul riparto delle risorse per il 2018, esprimendo al contempo la propria preoccupazione per il definanziamento e raccomandando al Governo di ritornare al più presto allo stanziamento originario. Anche a seguito delle pressioni esercitate dalla componente sociale, la dotazione del Fondo è stata riportata a 56,1 milioni di euro per il 2019 (comma 455 della legge 145/2018) e, come anticipato poc’anzi, a 58,1 milioni per il corrente anno.
La Legge di Bilancio 2020 contiene ulteriori disposizioni che riguardano il diritto allo studio e al lavoro, lo sport, le attività e i progetti delle associazioni di rappresentanza e advocacy.
Viene incrementato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e il Fondo vittime gravi infortuni: il primo con 5 milioni di euro per il 2020, mentre il secondo con 1 milione di euro per il 2020, 2 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per il 2022 (commi 332 e 482).
Per favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, si autorizza la spesa di € 500.000 nel 2020, da destinare alle attività del “Progetto Filippide” (comma 333).
Sono previsti, inoltre, contributi a specifici enti e associazioni, in particolare Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, FISH, ANGLAT, Ente Nazionale Sordi (commi 336, 337, 338, 455) che, ci si augura, possano essere finalizzati a obiettivi condivisi e iniziative coordinate con la rete del sistema pubblico di welfare. Il comma 336 introdotto durante l’esame al Senato, ad esempio, ha stanziato un contributo straordinario di un milione di euro per il solo anno 2020 in favore dell’Unione Italiana Ciechi, in occasione dei cento anni di fondazione, per lo sviluppo ed il sostegno delle attività dell’Unione sul territorio nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.
ll comma 337 autorizza a favore della FISH -Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS la spesa di 400mila euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il contributo è stanziato al fine di garantire l’attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 1, comma 280, della legge 145/2018.
Il comma 338 autorizza a partire dal 2020 un contributo annuo, a regime, pari a 500mila euro in favore dell’Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGLAT), al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge n. 18/2009.
Il comma 455 stanzia in favore dell’Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Per avere uno sguardo sui contenuti della Legge di Bilancio e sugli stanziamenti, in particolare sui profili di interesse sociale – fra i quali l’inclusione scolastica, il diritto al lavoro e l’abbattimento delle barriere – rimandiamo al Dossier 17 dicembre 2019 curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.
Alcuni commenti
Durante i lavori preparatori della legge di bilancio e all’indomani dell’approvazione del provvedimento, esperti, referenti associativi ed esponenti delle organizzazioni del terzo settore hanno condiviso commenti e valutazioni volte a “comprendere quali siano le disposizioni che possano impattare in modo significativo sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie”. In qualche caso è stata anticipata una certa insoddisfazione in quanto “gli elementi che riguardano la disabilità non rappresentano una svolta nelle relative politiche”3. In altri sono emerse valutazioni positive. Il Forum del Terzo Settore, ad esempio, ha dichiarato: “registriamo positivamente l’incremento di 12,5 milioni di euro del fondo da destinare alle scuole dell’infanzia che accolgono alunni con disabilità, l’aumento di 20 milioni per il 2020 del Fondo per le Non Autosufficienze e di 5 milioni per il Fondo per il Diritto al Lavoro dei Disabili”4. Tra le associazioni di persone con disabilità e familiari, Anffas ha elaborato un commento ai singoli commi della legge, spiegando in linguaggio facile il contenuto delle norme, esprimendo in molti casi un giudizio in base alle richieste e ai suggerimenti presentati sui tavoli istituzionali e degli impegni programmatici d’azione5.
Fondo per la disabilità e non autosufficienza, comma 330
“Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.”
Questo comma stanzia un fondo che dovrebbe andare a garantire la necessaria copertura per dare attuazione alla proposta di legge delega sul “Codice della disabilità”. Quindi, di fatto, non ne avremo un beneficio diretto nell’immediato, se non dopo che la stessa legge delega verrà eventualmente approvata e con essa, successivamente i previsti 13 decreti attuativi.
Pertanto la nostra rete dovrà vigilare e fare attività di impulso affinché venga adottata la legge delega e successivamente i previsti decreti attuativi.
A latere della Legge di Bilancio, evidenziamo l’ulteriore novità in campo nazionale portata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2020) con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Ufficio per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità. Si tratta, in sostanza, di una task force che ha il compito di assicurare in via permanente supporto alla Presidenza del Consiglio nell’area relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche che comprendono una pluralità di settori e ambiti tematici (politiche in materia di lavoro, salute, inclusione scolastica, accessibilità e mobilità). L’Ufficio assume le funzioni precedentemente affidate alla Struttura di Missione incardinata dal primo Governo Conte presso il Ministero della Famiglie e delle Disabilità, compresa la “gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l’esercizio dei compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”. È da attendersi un ruolo importante dell’Ufficio da svolgersi in “attività istruttorie connesse all’adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità”, quindi riferite all’ipotesi di riordino complessivo delle misure prevista nella Legge di Bilancio qui brevemente illustrata.
- Disegno di legge delega 28 febbraio 2019
- Il Fondo è stato previsto dall’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge finanziaria 2007.
- Si veda l’articolo di Carlo Giacobini pubblicato il 7 gennaio 2020.
- Le dichiarazioni della portavoce del Forum del Terzo Settore sono riportate qui.
- Cfr. l’approfondimento a cura di Anffas Onlus Analisi della Legge di bilancio per l’anno 2020