Il Codice del Terzo settore e i suoi effetti imprevisti


Gianfranco Marocchi | 14 Giugno 2018

Welforum.it ne aveva scritto il 7 maggio scorso: a fronte di una nota della Direzione Generale del Terzo settore che collocava alla chiusura del bilancio 2018 (quindi alla primavera 2019) la prima decorrenza dell’obbligo di presentazione del Bilancio sociale, un decreto interministeriale di poche settimane più tardi  dava attuazione al Codice del terzo settore imponendo tale obbligo, almeno secondo la lettura che pare più congruente, sin dalla chiusura dell’esercizio 2017 (quindi nei bilanci che vengono approvati in questi giorni dalle Assemblee dei soci); ciò dovrebbe avvenire utilizzando, nelle more dell’approvazione di un nuovo modello coerente con il Codice, lo schema di bilancio sociale approvato nel 2008 per la “vecchia” impresa sociale disciplinata dal d.lgs. 155/2006.

Contraddittorietà a parte, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 aprile, essendo il termine ultimo per l’approvazione del bilancio da parte dei Consigli di Amministrazione il 30 aprile e quindi in una data in cui la maggior parte dei bilanci erano stati approvati e comunque in termini tali da rendere impossibile la predisposizione di un nuovo complesso documento per chi non l’avesse già volontariamente redatto.

Rischio solo teorico di confusione? Il decreto interministeriale in questione sarebbe passato inosservato? Nient’affatto! In questi giorni si ha notizia che in almeno tre Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna e Marche) alle cooperative sociali viene richiesto dalle Camere di Commercio di depositare il bilancio redatto appunto secondo lo schema del 2008; cooperative che in molti casi hanno probabilmente già approvato in assemblea il bilancio senza includere il bilancio sociale o con il bilancio sociale redatto sulla base di altri modelli. La questione riguarda potenzialmente circa 15 mila cooperative sociali ed è destinata, in assenza di auspicabili interventi normativi, a diffondersi nelle prossime settimane, a seconda della “reattività” delle Camere di Commercio.

Ma accanto a questo problema, sino a pochi giorni fa sottovalutato, ve ne è un altro pronto ad emergere.

Partiamo dall’inizio. Il Codice del Terzo settore, mentre abolisce la Legge 266/1991 (volontariato) e la Legge 383/2000 (promozione sociale), lascia in vita la 381/1991, limitandosi a modificarla in taluni punti.

Rimane quindi in vigore l’art. 9 (“Le Regioni… istituiscono l’albo regionale delle cooperative sociali…”) e restano in vita, salvo ulteriori interventi legislativi, gli Albi regionali delle cooperative sociali, con l’effetto che le cooperative sociali, a normativa vigente, sarebbero tenute a sottostare a due differenti pratiche: l’una per adempiere ai requisiti di iscrizione al Registro unico del Terzo settore (quando operativo) e già oggi a previsioni come quella del deposito del bilancio sociale in CCIAA secondo lo schema del 2008, l’altra per il mantenimento dell’iscrizione al proprio Albo regionale.

Questo potrebbe, in uno scenario nemmeno troppo teorico, comportare (già da ora!) l’obbligo di redigere non uno, ma due distinti bilanci sociali, l’uno secondo lo schema del 2008 (e domani sulla base dello schema approvato ad esito del Codice del Terzo settore), l’altro sulla base di previsioni della normativa regionale, dove ciò è previsto. Ma, bilancio a parte, senza interventi normativi specifici, resterebbero in vigore due diversi filoni di adempimenti informativi, l’uno regionale e l’altro nazionale, ciascuno con previsione di distinte informazioni (es. sulle attività svolte, sul numero e la qualifica degli occupati, ecc.) da apportare per il mantenimento dell’iscrizione.

Si noti infine che mentre nel caso di volontariato e promozione sociale la norma prevede la trasmigrazione dagli attuali registri al Registro unico nazionale (“gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l’operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.” – d.lgs 117/2017, art. 54) con estinzione quindi dei registri stessi per abrogazione delle corrispondenti leggi istitutive, per la cooperazione sociale il flusso informativo è differente.

La 381/1991 continua ad esistere, i connessi registri regionali anche; ma essi vivono una vita autonoma e separata, con propri criteri e obblighi e non trasmettendo peraltro alcuna informazione al Registro unico nazionale. A dialogare con il futuro Registro unico nazionale è invece, secondo l’art. 3, comma 2 del Decreto Interministeriale 16/3/2018, l’Albo nazionale delle società cooperative collocato oggi presso il MISE: “Le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l’interscambio dei dati tra l’albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro delle imprese.”

La soluzione ragionevole sarebbe pertanto la soppressione degli Albi Regionali nonché della parte dell’art. 9 della 381/1991 che li istituisce; cosa concettualmente semplice, benché forse con qualche trappola nella combinazione di competenze nazionali e regionali. Però bisogna farla…