DL Rilancio e sostegno lavorativo


Daniela MesiniNicola Orlando | 17 Giugno 2020

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio scorso, cosiddetto Decreto Rilancio, contiene un insieme significativo di misure in materia di salute, economia, sostegno al lavoro, istruzione, ambiente, politiche sociali finalizzate a sostenere, con un impegno di ben 55 miliardi di euro, la ripresa del paese post emergenza Covid-19. Si va dal taglio dell’IRAP per alcune tipologie di impresa, al riordino della rete ospedaliera, dall’incremento del Fondo per il Terzo Settore, alla proroga del periodo di stop ai licenziamenti. Tra tutte queste misure, particolarmente degne di nota sono quelle rivolte ai lavoratori, alcune previste ex novo, altre in continuità con i due precedenti Decreti, cosiddetti Cura Italia e Liquidità. Vediamole nel dettaglio.

 

Le misure in favore dei lavoratori occupano tutto il Capo I e parte del Capo II del Titolo III del Decreto, per oltre una quindicina di articoli dedicati. Tralasciando le misure relative alla regolamentazione del lavoro agile e alla proroga dei contratti a termine, proviamo a focalizzarci su ammortizzatori sociali, sostegni alla genitorialità e indennità varie, fino al Reddito di Emergenza, in gran parte rivolto a famiglie con componenti lavoratori con tutele scarse o nulle.

 

Estensione della durata degli ammortizzatori sociali e ampliamento della platea

Il Decreto Rilancio ha ampliato il numero massimo di settimane di durata degli ammortizzatori sociali speciali previsti per affrontare l’emergenza economica (Art. 68, 69, 70, 71). A fronte di circa 16 miliardi complessivi a loro destinati, la norma ha previsto il rinnovo delle integrazioni salariali (CIGO1, FIS2 e CIGD3) con causale Covid-19 per altre 9 settimane rispetto alle 9 già istituite con il “Cura Italia” per un totale di 18 settimane fruibili dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020. Di queste ulteriori 9 settimane, 4 sono godibili solo a partire dal 1° settembre, ad eccezione dei settori turismo, fiere, congressi e spettacolo, particolarmente dipendenti dalla stagionalità e provati da questa emergenza, che ne possono beneficiare anche entro agosto.

Con l’introduzione del Decreto, è stata inoltre ampliata la platea dei lavoratori che possono accedere a CIGO e FIS in quanto l’ammortizzatore è stato reso accessibile anche a tutti i dipendenti in forza alla data del 25 marzo 2020 e non più limitata ai lavoratori in forza al 23 febbraio, come precedentemente previsto.

 

Due riflessioni sono d’obbligo. La prima riguarda la gestione dei periodi non coperti dalle Casse da parte di aziende che esauriscono gli ammortizzatori ben prima delle scadenze previste, l’altra la gestione delle domande di ammortizzatori, che, pur tenendo conto della straordinarietà della situazione e della conseguente enorme pressione al sistema, sappiamo non essere stata particolarmente fluida in queste settimane, anche in considerazione della complessità delle procedure nel passaggio tra Stato e Regioni.

A questo proposito al 7 maggio, a distanza cioè di due mesi circa dall’introduzione delle misure di sostegno economico a favore dei lavoratori ad opera del “Cura Italia”, i dati INPS mostravano che le domande di CIGD pervenute dalle Regioni, erano state 305.434, di cui 206.904 autorizzate e 57.833 quelle per cui era stato disposto il pagamento per un totale di 121.756 lavoratori beneficiari. Un numero decisamente esiguo, se confrontato con le stime contenute nella Relazione tecnica di accompagnamento al Decreto che ne prevedeva 2.340.000 per un periodo medio di fruizione di 30 giorni.

 

Come sappiamo il Decreto Rilancio, proprio al fine di garantire ai lavoratori che si trovano in difficoltà risposte in tempi rapidi, ha previsto una velocizzazione dei termini per il riconoscimento delle provvidenze, specie con riferimento alla CIGD in deroga. In base all’accordo raggiunto fra Stato e Regioni si è infatti stabilito che la CIGD sia autorizzata dall’Inps e non più dalle Regioni, come per le altre forme di gestione delle richieste di Cassa Integrazione. Inoltre, l’INPS anticiperà subito il 40% dell’importo previsto entro 15 giorni lavorativi, mentre il resto verrà corrisposto al termine dell’istruttoria e delle opportune verifiche.

Speriamo che questo provvedimento possa velocizzare le risposte.

Sostegni alla genitorialità

Il Decreto Rilancio è intervenuto anche sui congedi per i “genitori lavoratori” (Art. 72 e 73). Da un lato, il congedo “retribuito”, con un’indennità pari al 50% della retribuzione, è passato da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) utilizzabili da genitori di minori di età non superiore a 12 anni fino al 31 luglio 2020. Dall’altro, i il congedo “non retribuito”, che prevede l’astensione dal lavoro “per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche”, ovvero senza una durata massima, con la conservazione del posto ed il divieto di licenziamento, è stato reso accessibile a tutti i genitori di figli minori di 16 anni (mentre prima riguardava solo i genitori di figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni). Le modifiche introdotte consentono quindi ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni di poter beneficiare sia del congedo “retribuito” che di quello “non retribuito”.

In alternativa al congedo “retribuito” resta possibile, per i medesimi lavoratori beneficiari, la possibilità di chiedere uno o più bonus per servizi di baby-sitting, con un importo massimo che passa da € 600 a € 1200, a fronte di una comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

 

Il “Decreto rilancio” ha messo inoltre a disposizione dei beneficiari dei permessi della Legge 104/1992, 12 giornate complessive utilizzabili, anche continuativamente, nei mesi di maggio e giugno 2020, in aggiunta alle 12 giornate aggiuntive di permesso utilizzabili nei mesi di Marzo e Aprile 2020, previste dal “Cura Italia”.

Si tratta dunque di congedi parentali, bonus per servizi di baby-sitting e permessi 104 finalizzati a contenere le differenze di genere sul mercato del lavoro e nei “nuovi” equilibri familiari che si sono venuti a creare a causa dell’emergenza sanitaria. Se il periodo di lock-down ha prodotto conseguenze più simili tra donne e uomini di quante ne abbia prodotte la crisi del 20084, la chiusura delle scuole ha invece notevolmente aumentato il carico domestico ed il lavoro di cura dei figli piccoli, nonché l’aiuto a quelli più grandi impegnati nell’apprendimento a distanza, creando nuovi (s)equilibri all’interno delle famiglie, che in questa fase di distanziamento sociale non hanno potuto beneficiare del supporto dei nonni, particolarmente fragili e a rischio di contagio e spesso bisognosi di supporto essi stessi.

 

Indennità e sostegni al reddito

Al Capo II del Decreto sono state introdotte altre misure urgenti in materia di sostegno al lavoro, tra cui appare opportuno sottolineare il Reddito di emergenza, le nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le indennità per i lavoratori domestici.

Con uno stanziamento di 954,6 milioni di euro, il Decreto Rilancio ha previsto un sostegno al reddito straordinario, il Reddito di emergenza (REM), compreso tra i 400 e gli 800 euro mensili, erogato da INPS e destinato alle famiglie in condizione di necessità economica conseguenti all’emergenza sanitaria (Art. 82). Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia, con un reddito per il mese di aprile, inferiore al contributo spettante, con un ISEE inferiore a 15mila euro ed un patrimonio mobiliare inferiore a 10mila euro, aumentabile in presenza di minori e disabili, come definito ai fini del DPCM 159/2013. Il REM è sostanzialmente rivolto a coloro che non rientrano nei requisiti economici o di residenza del Reddito di Cittadinanza (le due misure non sono compatibili), come ad esempio gli stranieri, e a tutti i lavoratori che non beneficiano di altre tutele. La misura risulta infatti incompatibile anche con:

  • essere titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’ammontare del beneficio spettante;
  • essere titolari di una delle indennità previste dal DL Cura Italia (professionisti con partita IVA, lavoratori coordinati e continuativi, autonomi, stagionali del turismo, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo e beneficiari del Fondo per il Reddito di Ultima Istanza5).

 

Nei prossimi mesi sapremo quanti saranno effettivamente i beneficiari raggiunti dalla misura, stante una procedura di analisi della situazione economica degli aventi diritto non particolarmente agile e facilitata, nonostante l’emergenza, a partire dall’obbligo di presentazione dell’ISEE con diversi CAF e Patronati ancora chiusi in questa fase.

 

Con il Decreto Rilancio sono state rinnovate, anche le indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza previste dal Cura Italia, visti appena sopra, con uno stanziamento di 4,5 miliardi, per contributi economici di 600 euro nel mese di aprile e di 1.000 nel mese di maggio (art. 84). A queste tipologie si aggiungono anche altre categorie di lavoratori (stagionali, intermittenti, autonomi privi di partite IVA, incaricati della vendita porta a porta) alle quali è riconosciuto il bonus di 600 euro, sia per il mese di aprile che per il mese di maggio. Infine, nel caso di beneficiari di Reddito di Cittadinanza con componenti che ricadono nelle suddette tipologie di lavoratori ammissibili di indennità, il contributo economico erogato tramite la misura è aumentato fino all’ammontare della stessa indennità mensile (comma 13).

 

Nel Decreto si è inoltre provveduto a rimuovere, per i lavoratori con disabilità, il divieto di cumulo tra indennità, per consentire loro, beneficiari dell’assegno ordinario di invalidità, o di altre indennità,  di accedere anche alle indennità previste per i professionisti e i lavoratori on rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori  autonomi  iscritti  alle  Gestioni  speciali dell’Ago, per i lavoratori stagionali del turismo  e  degli  stabilimenti termali, per i lavoratori del settore agricolo e per i lavoratori dello spettacolo (art. 75).

 

La nuova norma è anche intervenuta sulla durata di NASPI e DIS-COLL, prorogandola di ulteriori due mesi qualora il periodo di fruizione avesse dovuto terminare tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e a patto che il percettore non sia già beneficiario di altre indennità (art. 92). Prolungato fino al 17 luglio, e cioè di ulteriori due mesi, per un totale di quattro, rispetto a quanto già previsto dal “Cura Italia” anche il periodo di sospensione delle misure di condizionalità previste dalle suddette prestazioni e dal Reddito di Cittadinanza (art. 76 del decreto). Tuttavia, al fine di promuovere il lavoro agricolo (art. 94), i percettori di NASPI, DIS-COLL e Reddito di Cittadinanza, possono stipulare con datori di lavoro di questo settore contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020.

 

Il Decreto Rilancio ha infine istituito una indennità di 500 euro sia per il mese di aprile che per il mese di maggio per colf e badanti con contratti di lavoro superiori a 10 ore settimanali, garantendo una copertura anche a questa categoria di lavoratori (art. 85), seppur evidentemente parziale, considerato il consistente ricorso al sommerso nel mercato dei lavoratori domestici, che in questa fase hanno forse più di altri subito gli effetti delle regole di distanziamento sociale.

 

Considerazioni di sintesi

Il Decreto Legge 34/2020 rappresenta uno sforzo significativo ed offre indubbiamente un ampio ventaglio di strumenti (ammortizzatori sociali, indennità, bonus, congedi parentali, permessi retribuiti, ecc.) volti a sostenere il mantenimento dell’occupazione di diverse categorie di lavoratori, anche quelle tradizionalmente non coperte dal punto di vista dell’integrazione reddituale/salariale (autonomi con e senza partite IVA, collaboratori, stagionali, in somministrazione, intermittenti, ecc.), a supportare la conciliazione vita–lavoro in seguito ai cambiamenti delle condizioni di lavoro e degli equilibri familiari causati dal lock-down, a garantire sostegni al reddito alle famiglie in particolare condizione di necessità economica conseguenti all’emergenza.

Tali misure consentono nel breve periodo di contrastare gli effetti della crisi sul mercato del lavoro, dando una boccata di ossigeno ad imprese e lavoratori. La CIG, in particolare, consente di conservare in vita il rapporto di lavoro, sospendendone l’esecuzione. Si tratta di uno strumento particolarmente utile nei casi di riduzione o blocco temporaneo dell’attività produttiva che non rappresenta una specificità italiana, come dimostrano la Kurzarbeit in Austria e Germania, lo Chômage partiel in Belgio e Francia e i nuovi schemi introdotti nel Regno Unito) e il piano (Sure) che la Commissione europea ha presentato per aiutare gli Stati a finanziare questi strumenti.

 

Ma se, come si teme, il lock-down in Italia dovesse aver indebolito eccessivamente le imprese, senza che queste riescano a riprendersi e a ritornare a livelli di attività produttiva precedenti al blocco Covid-19, con la conseguente scomparsa di posti di lavoro, allora i lavoratori, prima a orario ridotto, grazie agli ammortizzatori sociali, perderebbero il lavoro e dovrebbero porsi alla ricerca di una nuova collocazione. Stesso discorso anche per coloro che vedrebbero esaurirsi le varie indennità e sostegni al reddito temporaneamente previsti, ma che non avranno nel breve periodo, stante l’attuale congiuntura, grosse chance di (re)inserimento nel mercato del lavoro.

Allo stato attuale le risposte sono state tamponatorie e limitate nel tempo, come è giusto che fosse in una fase emergenziale. Occorre ora procedere celermente continuando a sostenere lavoratori ed imprese, specialmente quelle medio-piccole, più a rischio, ma che costituiscono la principale risorsa del nostro sistema produttivo. Occorre sostenere i redditi più fragili, anche attraverso un ampliamento del Reddito di Cittadinanza, ed attivare il prima possibile una strategia preventiva di contrasto alla disoccupazione, tramite un sistema adeguato e rinnovato di politiche attive, di rafforzamento delle competenze ed investimento su nuovi skills professionali e nuovi percorsi lavorativi.

Questo per evitare che la crisi economica senza precedenti che ci ha colpiti si trasformi anche in una drammatica e perdurante crisi sociale.

  1. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, rivolta ai datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza Covid-19, comprese le aziende che avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, che viene quindi sospeso e sostituito.
  2. Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà (bilaterali o bilaterali alternativi), rivolti ad aziende e professionisti in difficoltà economica per via dell’emergenza sanitaria non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
  3. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, rivolta ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.
  4. La crisi del 2008 aveva avuto un impatto negativo sull’occupazione maschile nella industria manifatturiera e più contenuto su quella femminile, impiegata in settori meno esposti al ciclo economico.
  5. Il Fondo mira a garantire misure di sostegno al reddito a professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal virus Covid-19, purché non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione. Il Decreto Rilancio ha provveduto ad aumentare la dotazione del Fondo (art. 78) da 300 a 1.150 milioni.