Il sociale nella Legge di bilancio 2023


Franco Pesaresi | 13 Febbraio 2023

La parte della Legge di bilancio (L. 197/2022) dedicata al settore sociale è concentrata in 35 commi (distribuiti senza continuità dal 17 al 451) dell’art. 1. Vediamo di seguito i contenuti della legge ordinandoli per le seguenti politiche di settore:

  1. Politiche per il contrasto alla povertà;
  2. Politiche per la famiglia;
  3. Politiche per la disabilità;
  4. Politiche per gli anziani;
  5. Disposizioni diverse.

Politiche per il contrasto alla povertà

Bonus sociale elettrico e gas (commi 17-19)

Per il 2023 viene elevata a 15.000 euro la soglia ISEE di accesso al bonus sociale per i clienti domestici di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007. Inoltre, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe dell’energia elettrica rivolte ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 sono rideterminate dall’Arera.

Modificazioni al Reddito di cittadinanza (commi da 313 a 321)

Le nuove norme prevedono che, nel corso del 2023, nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di sette mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità (come definita ai fini ISEE ai sensi del D.P.C.M n. 159 del 2013), minorenni o con almeno sessant’anni di età. Si rammenta, a tal proposito, che attualmente il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di diciotto mesi, rinnovabile, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un mese.

Dal 1° gennaio 2023, si dispone l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare. L’erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari di età tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico è, inoltre, condizionata alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali al suo adempimento.

Inoltre, si richiede ai comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell’ambito di progetti utili alla collettività.

Si dispone poi che intervenga sempre la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro, anche se perviene nei primi diciotto mesi di godimento del beneficio.

Si prevede, inoltre, che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, fino a 3.000 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico.

Si dispone poi che la componente del reddito di cittadinanza riconosciuta ai nuclei familiari residenti in abitazione in affitto sia erogata direttamente al locatore dell’immobile che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.

Infine, si dispone l’abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.

Per effetto di tali misure, è ridotta di 743 milioni di euro per l’anno 2023 l’autorizzazione di spesa prevista per il finanziamento del reddito e della pensione di cittadinanza. Infine, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva”, dove confluiscono risorse derivanti dalla soppressione del reddito e della pensione di cittadinanza rideterminate al netto delle risorse destinate al rafforzamento dell’assegno unico e universale. La sezione II del Bilancio indica gli importi riferiti agli anni 2024 e 2025, in misura pari a 7.076,1 milioni di euro per l’anno 2024 e 7.067,7 milioni di euro per l’anno 2025. Solo dalla relazione tecnica si evince che la dotazione del Fondo per gli esercizi successivi è pari a 7.057,0 milioni di euro per l’anno 2026, 7.052,7 milioni di euro per l’anno 2027, 7.048,4 milioni di euro per l’anno 2028 e 7.044,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

Dunque, nel 2023 l’attuale beneficio sarà corrisposto per l’intero anno a tutti i nuclei con disabili, minori o persone con almeno 60 anni e per sette mensilità a tutti gli altri. Viene, pertanto, implicitamente ridefinito il target dei nuclei in povertà da sostenere, che risulta legato non solo all’assenza di un certo livello di reddito ma alla presenza di disabilità o specifiche condizioni di età (meno di 18 e più di 60 anni). In base alla Relazione tecnica allegata alla Legge di Bilancio, la misura genera risparmi di spesa nel 2023 per 785 milioni (che diventano 776 al netto dell’aumento automatico dell’assegno unico universale per i figli a carico).

Dal 2024, invece, l’abolizione del RdC produce risparmi per poco più di 8 miliardi l’anno (sempre al netto dell’incremento dell’assegno unico), di cui circa 7 confluiscono nel nuovo Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione lavorativa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attesa di una riforma organica dello strumento.

Da una simulazione dell’UPB su dati INPS emerge che, con le nuove regole introdotte dalla manovra, il 38,5% dei nuclei che oggi ricevono il RdC potrebbero perderlo da agosto 2023 (vedi la successiva figura dell’audizione dell’UPB).

Fra chi smetterà di ricevere il RdC dopo agosto rientrano tre quarti dei nuclei composti da una persona sola, mentre al crescere del numero dei componenti si riduce la quota degli esclusi (essenzialmente per la presenza di minori).

La quota di esclusi è sostanzialmente costante all’interno delle ripartizioni geografiche con quote leggermente maggiori nel Centro e nel Nord-Ovest (rispettivamente 41,3% e 40,8%). Dato che il RdC è prevalentemente fruito nel Mezzogiorno, ne consegue che la maggior parte degli esclusi sarà residente in quell’area.

Composizione percentuale dei nuclei beneficiari potenzialmente esclusi dal RdC nel 2023

Fonte: UPB (2022)

Dal punto di vista della nazionalità, gli stranieri sono più colpiti dall’intervento (41,8% di esclusi) rispetto agli italiani (37,9%) per via di una minore presenza di persone disabili all’interno dei loro nuclei.

Se invece dei nuclei si considerano i singoli beneficiari, dall’analisi emerge che a perdere il reddito di cittadinanza sarà solo il 22,9% degli individui, con una lieve prevalenza degli uomini (25,2%) sulle donne (20,7%), più tutelate soprattutto per la presenza di figli.

Con riferimento alla condizione professionale, risultano esclusi il 36,1% dei disoccupati e meno di un terzo degli occupati. Questi ultimi sono soggetti con salari molto bassi (i cosiddetti working poors), di cui sarebbe auspicabile tenere conto nel ridisegnare gli strumenti di sostegno alla povertà e all’inclusione attiva (UPB, 2022).

Siamo in presenza di un processo di ampia modificazione del principale strumento di contrasto alla povertà di cui si anticipano alcune prime restrizioni rinviando al futuro il disegno della riforma organica il che rende pertanto difficile valutare il peso e l’orientamento delle misure adottate. Per ora, se ne possano valutare solo gli effetti negativi relativi all’esclusione di una quota importante di famiglie in condizione di povertà senza conoscere le alternative.

Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare (Comma 434 e 435)

I commi 434 e 435 della Legge di bilancio 2023 istituiscono un Fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, finalizzato all’erogazione, nelle città metropolitane1, ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare. Le modalità di attuazione della misura, sperimentale, sono definite da un decreto da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Più in particolare, il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del Reddito alimentare, quale misura per combattere lo spreco e la povertà alimentare.

Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità (commi 450-451)

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura un fondo, con una dotazione di 500 milioni per il 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante. Entro 60 giorni (1° marzo 2023) dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’agricoltura di concerto con il MEF, sono stabiliti:

  1. a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell’età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
  2. b) l’ammontare del beneficio unitario;
  3. c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza;
  4. d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

Politiche per la famiglia

Aliquota iva per prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile (comma 72)

Viene disposta la riduzione dell’IVA al 5% per i prodotti della prima infanzia quali latte e alimenti per bambini (latte in polvere o liquido, preparazioni alimentari a base di farine), seggiolini auto e pannolini, nonché per tutti i tipi di assorbenti e tamponi per l’igiene intima femminile.

Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne (commi 338-341)

La norma incrementa – portandole da 5 a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 – le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne.

Il comma 339 stanzia 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 da destinare all’attuazione del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

I commi 340 e 341 incrementano il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3, DL 223/2006) rispettivamente di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 – da destinare al potenziamento dell’assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza – e di 1.850.000 euro per il 2023 da destinare al Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza.

Il comma 338 interviene sull’art. 5 del d.l. n. 93 del 2013, che disciplina il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, prevedendo che – per il finanziamento del suddetto Piano – le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, siano incrementate di 10 milioni di euro annui rispetto ai 5 milioni attualmente previsti e portando dunque le risorse stanziate annualmente a 15 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Assegno unico e universale (commi 320, 357 e 358)

La legge di Bilancio 2023 modifica le norme sull’assegno unico e universale per i figli a carico. Si rendono permanenti le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico.

Inoltre, si proroga, nell’ambito dell’istituto in esame, un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell’ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, e si introducono: un incremento dell’assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a tre anni; un elevamento da 100 a 150 euro mensili della maggiorazione forfettaria dell’assegno, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.

È incrementato, di 11 milioni di euro nel 2023, di 708,8 milioni di euro nel 2024, 717,2 milioni di euro nel 2025, 727,9 milioni di euro nel 2026, 732,2 milioni di euro nel 2027, 736,5 milioni di euro nel 2028 e 740,8 milioni di euro l’anno dal 2029, lo stanziamento a favore dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Tale incremento si reputa necessario, si legge nella relazione tecnica, in ragione del fatto che le modifiche previste dal disegno di legge di bilancio 2023 alla disciplina del reddito di cittadinanza e dell’assegno unico universale, unitamente al superamento del reddito di cittadinanza comporteranno il riconoscimento del beneficio in misura maggiore ad una platea più ampia di destinatari.

Congedo parentale (comma 359)

Il comma 359 della Legge di bilancio 2023 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento -, un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale. Tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre; in base a tale elevamento, l’aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell’indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all’80%, anziché al 30%.

L’elevamento non si applica per i casi in cui – per la madre o, rispettivamente, per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.

Politiche per la disabilità

Fondi per l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (comma 355)

La Legge di bilancio 2023 autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 allo scopo di sostenere l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi

Fondo per le periferie inclusive (commi 362-364)

I commi 362-364 della Legge di bilancio 2023 istituiscono il Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l’inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia. Con riguardo alla dotazione del Fondo, la Relazione tecnica al provvedimento evidenzia che, tenuto conto del numero dei comuni italiani con più di 300 mila abitanti (pari a 10), si stima un contributo medio per ciascuna città di circa 1 milione di euro.

A un decreto del Presidente del Consiglio è demandato il compito di regolamentare il Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento), e di istituire un Comitato di valutazione che definisca i criteri per la valutazione dei progetti favorendo l’attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione.

Detrazione per l’eliminazione di barriere architettoniche (comma 365)

Il comma 365 proroga al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Viene, altresì precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

La norma in esame, proroga al 31 dicembre 2025 una agevolazione prevista dall’articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020 in materia di detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche che stabiliva che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La norma del 2020 prevede altresì che la suddetta detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Politiche per gli anziani

Contributo alle Ipab (commi da 366 a 368)

I commi da 366 a 368 della Legge di bilancio 2023 prevedono uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2023, al fine del riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in regime semiresidenziale o residenziale, in favore di anziani; il contributo è determinato – secondo i criteri da definire con decreto attuativo – in proporzione all’incremento dei costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nell’anno 2022 rispetto all’anno 2021.

Le disposizioni in esame fanno riferimento alle “istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”; il riferimento concerne le istituzioni suddette residue che non siano state trasformate, ai sensi del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in aziende pubbliche di servizi alla persona o in fondazioni o associazioni di diritto privato; si ricorda che i soggetti trasformati che eroghino i servizi summenzionati rientrano invece tra i beneficiari di un analogo contributo straordinario (nell’ambito di uno stanziamento relativo al 2022), ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, e successive modificazioni. Il contributo assegnato alle IPAB non ancora trasformate dopo 20 anni (sic!) appare però sproporzionato rispetto a quanto previsto per le Fondazioni e le Aziende pubbliche servizi alla persona.

Disposizioni diverse

Consiglio nazionale dei giovani (commi 304 e 305)

Il comma 304 eleva da 500.000 euro a 1.000.000 euro la dotazione per il 2023 del Fondo per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani ed introduce una dotazione, pari a 1.000.000 euro, del medesimo Fondo anche per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (il 2025 costituisce, quindi, il nuovo anno terminale).

Si ricorda che il Consiglio nazionale dei giovani e il relativo Fondo sono stati istituiti dall’articolo 1, commi da 470 a 477, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni. Il Consiglio in esame è un organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell’Italia. Tra le funzioni in capo al Consiglio figurano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili; la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale; l’espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessino i giovani; la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali. Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto.

Misure di semplificazione in materia di ISEE (comma 323)

Il comma 323 della Legge di Bilancio 2023 è diretto a promuovere, fino a renderla ordinaria, la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dell’ISEE in modalità precompilata. A tal fine prevede che fino al 31 dicembre 2022 permanga la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avvenga prioritariamente in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.

Con successivo decreto sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS.

Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia (comma 356)

Il comma 356 autorizza la spesa complessiva di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia con la finalità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei beni di consumo, nonché per il sostegno delle organizzazioni di volontariato impegnate nel trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presidi di coesione sociale, di soccorso e contrasto a situazioni di svantaggio sociale.

Qualche valutazione

Nel 2023, si riducono in modo significativo le risorse dedicate alle politiche sociali grazie al taglio di 743 milioni operato nel finanziamento del Reddito di cittadinanza. Entrambi gli interventi più significativi sono collocati tra le politiche per il contrasto alla povertà. Da una parte si avvia un processo di revisione del Reddito di cittadinanza anticipando un importante taglio dei beneficiari e rinviando al futuro la presentazione di una ampia riforma della misura e per contro viene invece attivato, a cura del Ministero dell’agricoltura, un fondo, con una dotazione di 500 milioni, per il solo 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con ISEE non superiore a 15.000 euro che però, nel complesso, non compensa la riduzione di finanziamenti per il settore.

Tra gli interventi positivi si segnala un miglioramento dell’assegno unico universale e del congedo parentale ma per il resto gli interventi previsti sono tutti di modestissima entità o limitati alle sole città metropolitane. Si segnala a questo proposito che non ci sono interventi significativi a favore del settore della disabilità e la scomparsa degli interventi a favore degli anziani proprio nell’anno di probabile approvazione della Legge delega sulla riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti.

  1. La legge individua dieci città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, a cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale (art. 1, comma 5, L. n. 56/2014). La legge n. 56 dispone l’istituzione delle città metropolitane esclusivamente nelle regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, i princìpi della legge valgono come princìpi di grande riforma economica e sociale, in conformità ai rispettivi statuti (art. 1, comma 5, della L. n. 56/2014). Finora sono 4 le città metropolitane istituite dalle regioni a statuto speciale sono Cagliari, Catania, Messina e Palermo.