Impatto sociale, ecco le linee guida


Gianfranco Marocchi | 17 Settembre 2019

E così, con la pubblicazione delle “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n.106”, si chiude un altro capitolo della complessa architettura applicativa della Riforma del Terzo settore.

Si tratta di un atto solo a prima vista secondario.

 

Nella prima versione della legge di riforma, quella licenziata dalla Camera dei Deputati, la valutazione di impatto aveva una valenza “fondativa” rispetto all’impresa sociale, la cui essenza era riposta appunto nella capacità di generare impatto sociale positivo, dal momento che era prevista la “qualificazione dell’impresa sociale quale impresa privata con finalità d’interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi…”. Un’impresa sociale periferica e per certi versi esterna al Terzo settore definita appunto sulla base di indicatori di impatto.

 

Non è questa la sede per ripercorrere i passaggi – condivisibili, a parere di chi scrive – che hanno portato l’impresa sociale ad essere l’espressione imprenditoriale del Terzo settore, in cui è saldamente inserita, e la valutazione di impatto a collocarsi essenzialmente tra gli strumenti che assicurano la trasparenza del Terzo settore: il testo definitivo contiene alcuni riferimenti al tema dell’impatto sociale, il principale dei quali è posto nell’articolo 7 della legge 106/2016 (“Vigilanza, monitoraggio e controllo”) in cui è previsto appunto che il Ministero del Lavoro, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, predisponga “linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore”. Il conseguente Codice del Terzo settore, oltre a rimarcare tale previsione (art. 14; art. 60 circa il ruolo del Consiglio nazionale del Terzo settore), attribuisce alle Reti nazionali di Terzo settore (art. 41) e ai Centri di servizio per il volontariato (art. 63) il compito di supportare e dare visibilità a tale strumento.

 

Ciò detto, va premesso che comunque il legislatore era chiamato ad un compito non facile: l’introduzione, in legge, non già delle necessità di operare una “valutazione” (cosa del tutto condivisibile), ma una “valutazione di impatto”, cioè una ben specifica metodologia di valutazione, assai costosa e impegnativa e, come ogni orientamento nell’ambito delle scienze umane, oggetto di opinioni differenti, poneva problemi non secondari, che qui si tralasciano rimandandoli ad un successivo contributo.

 

Ma, a parte questo, rimaneva da affrontare l’aspetto pratico: in quali casi si sarebbe dovuto effettivamente richiedere agli Enti di Terzo settore di procedere, secondo la lettera della legge, ad una “valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato”, cioè ad una indagine che chiunque ha cognizione di lavoro di ricerca sa essere molto costosa e impegnativa? Si sarebbe dovuto richiedere a tutti gli Enti di Terzo settore, comprese le migliaia di associazioni che operano a titolo volontaristico e con bilanci di poche migliaia di euro all’anno? O solo quelle tenute alla redazione del bilancio sociale e cioè tutte le imprese sociali e gli enti di Terzi settore con più di un milione di euro di fatturato?

 

E ancora: come conciliare una minima esigenza di uniformità nelle valutazioni, con l’estrema varietà delle situazioni concrete, degli obiettivi dei progetti e delle condizioni operative? Insomma, come trovare delle linee guida che possano valere per un intervento rivolto a persone con disabilità, la gestione di una biblioteca civica, un intervento di difesa dell’habitat naturalistico montano e un’iniziativa di commercio equo e solidale?

Su questi temi aveva lavorato prima il precedente Governo incaricando una commissione, presieduta dal prof. Zamagni, poi il Consiglio Nazionale del Terzo settore con bozze successive di provvedimento, sino al testo ora pubblicato.

 

In generale, con il passare dei mesi, si è diffusa la consapevolezza che:

  • un procedimento impegnativo come la valutazione di impatto può essere ragionevolmente realizzato solo quando interventi siano di dimensioni consistenti;
  • è necessario lasciare ampi margini di flessibilità alle organizzazioni vista l’estrema diversità degli interventi realizzati.

 

A ciò si aggiunge nel testo approvato una sottolineatura, corretta e opportuna secondo chi scrive, relativamente al fatto che l’oggetto di valutazione non siano gli Enti in quanto tali, ma le attività da essi svolte. Osservazione che, oltre ad essere coerente con il testo la legge delega, individua in modo più preciso e ragionevole cosa debba essere valutato: un Ente può avere un complesso di settori e interventi molto articolato e chiedere, in talune circostanze, di valutarli tutti (compresi quelli di dimensioni minori) sarebbe stato comunque molto oneroso. Dunque, opportunamente, ciò che, in taluni casi è oggetto di valutazione di impatto, sono le specifiche attività / interventi / progetti e non l’organizzazione nel suo complesso, come avviene invece rispetto al bilancio sociale.

 

Veniamo quindi alle linee guida approvate, che mirano a definire come “valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate”, anche in relazione con i dati esposti nel bilancio sociale.

Chi è tenuto a questo tipo di valutazione? Al di là, ovviamente, di poter volontariamente attuare valutazioni di impatto o valutazioni d’altro tipo quando lo si ritiene più opportuno, le linee guida chiariscono che “Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale da parte degli enti di Terzo settore (ETS) … la valutazione di impatto è applicabile ad interventi ed azioni di media e lunga durata (almeno 18 mesi) e di entità economica superiori ad € 1.000.000,00, se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale”.

 

Quindi, riassumendo, la valutazione riguarda: 1) specifiche attività (e non gli enti nel loro complesso), 2) di ambito sovralocale, 3) di durata pari almeno a 18 mesi e 4) di valore economico superiore al milione; è obbligatoria qualora l’ente che affida l’attività lo richieda, cosa importante perché rende consapevole e quindi partecipe l’amministrazione dei costi, evitando quindi che possa venire pretesa pensando che sia finanziata entro le pieghe dei budget destinato ai servizi. Insomma, la valutazione come momento importante, da fare in modo serio quando se ne riscontra il bisogno, investendo risorse adeguate e non come pratica a tappeto, male o per nulla finanziata, destinata a diventare uno dei tanti allegati alla rendicontazione scritti per dovere e letti da nessuno.

Positivo anche il fatto che si preveda che la valutazione possa avere luogo in “tempi differiti rispetto all’esecuzione delle attività in modo da cogliere gli impatti di medio e lungo periodo collegate al progetto” prevedendo quindi parti di budget dedicate da spendere in periodi successivi, cosa oggi non scontata dal momento che capita spesso di dover realizzare una valutazione entro i termini di realizzazione del progetto e senza quindi poterne cogliere gli esiti.

Condivisibile il fatto che vengano richiamati una pluralità di stakeholders (finanziatori, donatori, destinatari degli interventi, lavoratori, volontari, cittadini, enti locali) considerati non solo come “lettori” di un elaborato finale, ma come soggetti che partecipano a pieno titolo al processo valutativo con le proprie opinioni e osservazioni e contribuendo all’analisi del contesto e dei bisogni.

 

I principi della valutazione sono l’intenzionalità, quindi il riferimento agli obiettivi, la rilevanza (includere tutte le informazioni utili), l’affidabilità delle informazioni di cui vanno chiarite le fondi, la misurabilità attraverso indicatori definiti, la comparabilità nel tempo e trasparenza degli esiti e quindi la restituzione pubblica con il coinvolgimento degli stakeholder già protagonisti del processo di valutazione oltre che tramite la diffusione online da parte dell’Ente e delle reti associative di cui fa parte; tutto ciò per verificare il valore aggiunto sociale generato dall’intervento, i cambiamenti determinati e la sostenibilità.

La valutazione di impatto potrà essere inserita nel bilancio sociale e i Centri di servizio per il Volontariato e le Reti associative nazionali potranno supportare gli Enti di Terzo settore nella realizzazione delle valutazioni di impatto.

Insomma, in questo caso si può dire che, a fronte di una situazione potenzialmente insidiosa e in presenza di spinte ideologiche non marginali, si è riusciti a trovare una soluzione positiva ed equilibrata; ora, evitato il rischio di prescrizioni insostenibili, si tratterà comunque di avviare un lavoro culturale di sensibilizzazione alla valutazione – in generale, non solo alla valutazione di impatto – di cui certamente gli enti di Terzo settore e le Pubbliche amministrazioni hanno bisogno.