La (quasi) abrogazione della protezione speciale per i richiedenti asilo

Motivazioni inconsistenti e conseguenze negative della stretta governativa


Maurizio Ambrosini | 2 Maggio 2023

Anche se in questo momento non è ancora uscita la versione definitiva delle nuove norme, un fatto è certo: la “protezione speciale” concessa negli ultimi tre anni a una parte dei profughi che hanno presentato domanda di asilo in Italia verrà quasi del tutto cancellata.

Ricordiamo anzitutto di che si tratta: la protezione speciale è la forma più debole, ma anche più flessibile e inclusiva, di protezione internazionale per i rifugiati. Si accorda a coloro che non rientrano negli stretti criteri della convenzione di Ginevra (perseguitati politici in grado di dimostrare di essere stati o di rischiare di essere colpiti individualmente per le loro opinioni) o delle norme sulla “protezione sussidiaria” ai sensi della direttiva europea 2011/95 (sostanzialmente, appartenenza a popolazioni costrette alla fuga dalla guerra o da violenze perpetrate su basi etniche o religiose, come gli yazidi in Iraq). Tuttavia, sono comunque meritevoli di tutela quando le commissioni prefettizie riconoscano fondati motivi per ritenere che  il richiedente “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”, oppure quando il rimpatrio comporti una “violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”. In questa formula, le commissioni, o eventualmente i giudici in caso di ricorso in appello, hanno avuto finora la possibilità di proteggere persone malate e donne incinte. Possono inoltre comprendere sotto l’ombrello della protezione speciale l’aver trovato un lavoro o un tirocinio, frequentare con impegno un corso di formazione con uno sbocco lavorativo, o anche l’aver stabilito una relazione sentimentale stabile. Questi aspetti possono rientrare, a discrezione delle autorità preposte, nel rispetto della vita privata e familiare, secondo valutazioni caso per caso.

Sotto il profilo dei numeri, e questo contribuisce a spiegare l’accanimento governativo, la protezione speciale è risultata negli ultimi due anni e mezzo la formula più utilizzata per la concessione dell’asilo nel nostro paese. Nel 2022 su circa 59mila decisioni emanate dalle commissioni, il 56% dei richiedenti ha ricevuto un diniego a livello di commissione, il che fra l’altro smentisce l’idea di istituzioni nazionali molto generose  nei confronti dei profughi, il 25% ha ottenuto la protezione pleno iure o quella sussidiaria, il 19%, ossia poco più di 10.000 persone, ha beneficiato della protezione speciale. Nel 2023 l’andamento è stato finora analogo: su 19mila decisioni adottate finora dalle commissioni, il 20% è stato di riconoscimento della protezione speciale (3.800 permessi circa), il 17% di riconoscimento di asilo o protezione sussidiaria e il 63% è stato di diniego.

Una delle motivazioni a cui ha fatto ricorso il governo Meloni si riferisce a una presunta eccezionalità della protezione speciale italiana nel panorama dell’Unione Europea. Ossia l’idea che la protezione speciale esista solo in Italia. In realtà il sito Eurostat presenta dati sulla concessione del diritto d’asilo nel 2021 secondo tre categorie non dissimili da quelle italiane:

Nel 2021 i paesi dell’UE hanno adottato 522 400 decisioni di asilo in primo grado, che nel 39% dei casi sono state positive:

  • 112 700 persone hanno ricevuto lo status di rifugiato
  • 61 400 hanno ottenuto la protezione sussidiaria
  • 28 000 hanno ricevuto lo status umanitario.

A seguito di ricorso sono state adottate altre 207 900 decisioni finali, tra cui:

Le fonti presentano invece delle difformità nell’elenco dei paesi UE che adottano una forma di protezione simile alla protezione speciale italiana: 20 secondo Magistratura Democratica, 18 secondo Alessandra Zinniti di Repubblica, 11 secondo lavoce.info.

Quest’ultima fonte fornisce anche cifre dettagliate per singoli paesi (fig.1). L’Italia non solo non è l’unico paese a utilizzare la protezione speciale, ma neppure il più incline a servirsene. Secondo i dati Eurostat, è stata la Germania ad accordare il maggior numero di permessi di protezione umanitaria/ speciale nel 2022 (30.020, pari al 46% delle domande accolte a livello dell’UE), seguita dalla Spagna (20.925, pari al 32 %). L’Italia si colloca al terzo posto (10.865, ossia 16 per cento).

Una seconda motivazione addotta dal governo, e segnatamente dal ministro Piantedosi, per giustificare la stretta sulla protezione speciale, ha fatto riferimento alla bassa percentuale di trasformazione dei permessi concessi con quella formula in permessi per lavoro: appena il 5%. È un tipico caso di impiego strumentale (e indebito) di un dato statistico per giustificare una scelta politica. La protezione speciale nella forma vigente è stata introdotta il 22 ottobre del 2020, ossia circa due anni e mezzo fa. Per oltre sette mesi è stata rilasciata solo in seguito a giudizi delle Commissioni prefettizie o eventualmente dei tribunali che durano in media due anni. Solo dal luglio 2021 è stata ammessa la presentazione della domanda in Questura, ma altri mesi sono passati prima che la nuova procedura andasse a regime. Sono quindi di fatto molto pochi i titolari di protezione speciale che hanno concluso il biennio di validità e per i quali si è posto il problema della conversione in un altro tipo di permesso. Le Questure infatti non ammettono la conversione prima della conclusione del biennio. Come se non bastasse, in quasi tutte le Questure occorre almeno un anno per la conversione.

Al termine del biennio, inoltre, la protezione speciale può essere rinnovata per un secondo biennio, su parere della Commissione prefettizia. Molti rifugiati, se hanno trovato lavori precari e a breve termine, preferiscono puntare al rinnovo anziché alla conversione in un permesso di lavoro che potrebbe avere una durata molto più breve. Per sapere quanti titolari di protezione speciale effettivamente lavorano bisognerebbe che l’INPS comunicasse i dati che certamente possiede, ma che finora non ha reso pubblici.

La stretta sulla protezione speciale non sarà soltanto perniciosa per i richiedenti asilo. Buttando per strada le persone, spesso dopo almeno due anni di permanenza in Italia e avendo intrapreso un percorso d’integrazione, diffonderà precarietà e insicurezza nelle nostre città. Malgrado i proclami governativi, le espulsioni rimarranno complicate e costose. I richiedenti diniegati rimarranno in gran parte in Italia. Nel migliore dei casi alimenteranno l’economia sommersa, ma aumenterà anche il numero dei mendicanti e il carico per mense, ambulatori, dormitori e altri servizi per i senza dimora. Nei casi peggiori verranno attratti dalle reti criminali. In ogni caso gli esiti della restrizione saranno negativi per la qualità della convivenza, il decoro urbano, la sicurezza delle città italiane.

L’allungamento della detenzione nei CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) e gli annunciati nuovi accordi con la Tunisia e altri paesi di origine serviranno a poco. Secondo il Dossier immigrazione, nel 2020, infatti, sono transitati dai CPR 4.387 migranti teoricamente da espellere (ossia meno dell’1% della popolazione irregolare stimata): appena la metà (2.232, pari al 50,9% del totale), però, è stata effettivamente rimpatriata. Non è andata meglio nel 2021: 2.520 rimpatri effettuati a fronte di 5.147 transitati dai Cpr (49,0% del totale). Tra l’altro la Tunisia è già il principale paese di destinazione, quello più collaborativo sul fronte dei rimpatri. È tutto da dimostrare invece il teorema secondo cui aumentando il tempo di detenzione crescerebbe la capacità di arrivare all’espulsione: già ai tempi di Salvini agli Interni il tempo di detenzione era stato portato a 180 giorni, ma l’efficienza del sistema era rimasta la solita. E anche raddoppiando il numero dei posti nei CPR, si arriverà (forse) a trattenere il 2% delle persone in condizione irregolare.

I governi sovranisti accusano in genere chi difende gli immigrati di scarso realismo e indifferenza per il disagio che la società ricevente dovrebbe sopportare a causa degli ingressi indesiderati. È vero il contrario: chiusure determinate da motivazioni ideologiche e di cattura del consenso di un’opinione pubblica impaurita non fanno gli interessi del paese e danneggiano la collettività.