Le misure regionali di sostegno al reddito in Friuli Venezia Giulia


Misura attiva di sostegno al reddito (MIA)

Introdotta con la Legge regionale 15/2015, la Misura attiva di sostegno al reddito (MIA) è la misura regionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale del Friuli Venezia Giulia. La MIA, attuata in via sperimentale1 per un periodo di tre anni – a partire dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del regolamento attuativo, al 22 ottobre 2018 –, consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito dei cittadini residenti in Regione, erogato nell’ambito di un percorso definito e concordato con i servizi sociali dei Comuni e i centri per l’impiego, e finalizzato al superamento delle condizioni di difficoltà del nucleo famigliare beneficiario.

I beneficiari della MIA sono i nuclei famigliari, anche composti da una sola persona, come definiti ai fini ISEE e risultanti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Per tutto il periodo di concessione della misura, il nucleo famigliare beneficiario deve rispettare alcuni requisiti sia di residenza e cittadinanza sia di natura economica e patrimoniale. In particolare:

  • almeno un componente il nucleo famigliare deve essere cittadino italiano o comunitario, famigliare di cittadino italiano o comunitario e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadino straniero in possesso del permesso di lungo soggiorno, cittadino straniero avente lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • il componente che richiede la MIA deve essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi continuativi;
  • il nucleo deve avere ISEE inferiore o uguale a 6.000 euro;
  • nei 18 mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso alla MIA, nessun componente il nucleo famigliare deve essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla Misura stessa o da altre prestazioni di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale2;
  • nessun componente il nucleo famigliare deve essere intestatario di autovetture soggette all’addizionale erariale della tassa automobilistica, e in ogni caso di cilindrata non superiore a 2.000 cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 750 cc;
  • nessun componente il nucleo famigliare deve essere intestatario di navi e imbarcazioni da diporto;
  • nello stesso periodo nel quale la MIA è concessa, nessun componente il nucleo famigliare deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, il cui valore complessivo, percepito nel mese precedente la presentazione della domanda o le singole erogazioni bimestrali, sia superiore rispettivamente a 600, 750, 900 o 1.050 euro mensili nel caso di nucleo famigliare composto da una, due, tre o più di tre persone3;
  • nessun componente il nucleo famigliare deve essere percettore di NASPl, ASDI o altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

La MIA ha una durata complessiva massima di 30 mesi, articolata in una prima concessione di 18 mesi e in un successivo rinnovo di 12 mesi. Tra la prima concessione e il rinnovo è prevista una pausa di almeno 2 mesi. La sua erogazione, mediante carta di pagamento elettronica, è bimestrale e permette di prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro, fare acquisiti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati, e pagare le bollette di luce e gas presso gli uffici postali.

La MIA è concessa mediante importi fissi, che variano in relazione a due parametri: la fascia ISEE e il numero di minori presenti nel nucleo, come da tabella. Nel calcolo degli importi non si fa riferimento a nessuna scala di equivalenza. Ad esempio: se nucleo il nucleo beneficiario è composto da 4 persone adulte con ISEE 0, la MIA è pari a 400 euro; se il nucleo beneficiario con ISEE 0 è invece composto da 4 persone, di cui 2 minori, l’importo spettante è di 550 euro.

 

Scaglioni ISEE (€) Importi mensili spettanti a nucleo senza minori (€) Importi mensili spettanti a nucleo con 1 minore (€) Importi mensili spettanti a nucleo con 2 o più minori (€)
0,00 – 1.000,00 400,00 500,00 550,00
1.000,01 – 2.000,00 360,00 460,00 510,00
2.000,01 – 3.000,00 315,00 415,00 465,00
3.000,01 – 4.000,00 235,00 335,00 385,00
4.000,01 – 5.000,00 150,00 250,00 300,00
5.000,01 – 6.000,00 70,00 170,00 220,00

 

Tra i requisiti per l’accesso al beneficio vi è la disponibilità, da parte di tutti i componenti maggiorenni, all’attivazione e all’adesione a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo. L’attivazione, oltre ad essere uno dei requisiti d’accesso alla misura, condiziona fortemente il beneficio stesso. Il soggetto richiedente la MIA e tutti i componenti maggiorenni devono infatti sottoscrivere il Patto d’inclusione, ossia un accordo in forma scritta stipulato con i servizi sociali dei Comuni, a cui possono partecipare anche i centri per l’impiego e i centri per l’orientamento regionali. Il Patto, stipulato entro 60 giorni dalla data di prima erogazione della misura, contiene gli obiettivi di inclusione sociale, occupabilità e riduzione del rischio di marginalità connessi all’intero nucleo famigliare, e gli impegni reciproci. La mancata stipula del Patto provoca la decadenza della MIA e il mancato rispetto degli impegni comporta sanzioni di varia entità.

 

 

MIA bis

Per colmare il passaggio dal REI al Reddito di Cittadinanza, il Friuli Venezia Giulia ha istituito, con la Legge regionale 29/2018, un fondo straordinario (MIA bis) dedicato al sostegno economico di quei nuclei famigliari che dopo la fine dei tre anni di sperimentazione della MIA non hanno più potuto beneficiare della misura e che, al tempo stesso, non hanno potuto accedere al REI e alle relative integrazioni regionali per mancanza dei requisiti.

Le domande per accedere alla MIA bis potevano essere presentate tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2019. Per beneficiare del contributo era necessario che:

  • il componente richiedente fosse in possesso dei medesimi requisiti di cittadinanza previsti per accedere al REI e che fosse residente in Regione da almeno 5 anni continuativi;
  • il nucleo avesse ISEE 2019 inferiore o uguale a 6.000 euro;
  • il nucleo avesse presentato nel corso del 2019 una domanda per l’accesso al REI e non avesse potuto beneficiarne per almeno uno dei seguenti motivi: il valore dell’ISRE era superiore alla soglia di accesso, i componenti del nucleo erano in possesso di autoveicoli e motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi precedenti la richiesta (salvi i veicoli per disabili), l’ammontare del beneficio economico del REI era risultato di valore pari a zero.

Gli importi mensili sono determinati sulla base degli stessi criteri validi per la MIA e l’erogazione del beneficio ha termine il 31 dicembre 2019.

 

 

Integrazioni regionali al REI (REI FVG)

Per i nuclei famigliari che beneficiano del REI il cui richiedente è in possesso del requisito di residenza in Regione da almeno 24 mesi continuativi, il Friuli Venezia Giulia riconosce , con la Legge regionale 35/2017, delle integrazioni regionali (REI FVG) di valore mensile pari a:

  • 185 euro per i nuclei senza minori;
  • 235 euro per i nuclei con un minore;
  • 285 euro per i nuclei con due o più minori.

L’importo complessivo del REI sommato alle integrazioni regionali, corrisposto sulla medesima carta REI, non può superare i 750 euro al mese, per tutti i nuclei famigliari indipendentemente dalla composizione. Le integrazioni regionali al REI sono alternative alla MIA. Pertanto chi è beneficiario della MIA, se accede al REI decade dalla stessa e ha diritto alle integrazioni regionali.

 

 

E con l’introduzione del Reddito di Cittadinanza?

In seguito all’avvio del Reddito di Cittadinanza, la Legge regionale 29/2018 ha stabilito alcune regole di incompatibilità per le MIA ancora attive nel 2019:

  • l’erogazione della MIA è concessa fino al bimestre marzo-aprile e viene sospesa per quelli successivi;
  • può continuare a beneficiare della MIA fino a naturale conclusione solo chi entro il 30 settembre 2019 presenta domanda per il Reddito di Cittadinanza e viene respinto per mancanza di requisiti;
  • in caso contrario, se si accede al Reddito di Cittadinanza o se non si presenta domanda entro il 30 settembre 2019, si decade dalla MIA a decorrere dal 1 maggio 2019.

Attualmente, le domande interessate dalla sospensione ed eventuale decadenza sono circa 2.500 sulle 12.000 a regime. Le restanti hanno già terminato il periodo massimo di concessione.

La norma prevede invece che i beneficiari REI continuino a percepire la misura fino alla sua naturale conclusione, salvo che non chiedano il passaggio al Reddito di Cittadinanza. Le integrazioni regionali al REI seguono la stessa regola e pertanto non sono soggette a sospensione.

 

Riferimento normativo Breve descrizione Durata e tempistiche per la richiesta Compatibilità con Reddito di Cittadinanza
MIA Legge regionale 15/2015 Intervento monetario di integrazione al reddito dei cittadini residenti in Regione FVG, erogato nell’ambito di un percorso definito e concordato con i servizi sociali dei Comuni e i centri per l’impiego, e finalizzato al superamento delle condizioni di difficoltà del nucleo famigliare beneficiario Può essere richiesta dal 22 ottobre 2015 al 22 ottobre 2018, con durata complessiva di 30 mesi Con il RdC la MIA è sospesa a decorrere dalla rata riferita al bimestre maggio-giugno 2019 e può essere riattivata a favore dei soli beneficiari che non possono accedere al RdC
MIA bis Legge regionale 29/2018 Fondo straordinario dedicato al sostegno economico di quei nuclei famigliari che dopo la fine dei tre anni di sperimentazione della MIA non hanno più potuto beneficiare né della misura né del REI e delle relative integrazioni regionali per mancanza di requisiti Può essere richiesta dal 1 gennaio 2019 al 31 maggio 2019, l’erogazione del contributo economico termina il 31 dicembre 2019 Con il RdC la MIA bis è sospesa a decorrere dalla mensilità di maggio 2019 e può essere riattivata a favore dei soli beneficiari che non possono accedere al RdC
REI FVG Legge regionale 35/2017 Intervento monetario di integrazione al reddito dei nuclei beneficiari REI, il cui richiedente risiede in Regione FVG da almeno 24 mesi continuativi È riconosciuto per tutto il 20194 Il REI FVG continua ad essere erogato per tutta la naturale durata del REI, salvo che il nucleo non acceda al RdC

 

  1. Dopo il 22 ottobre 2018 la MIA non può più essere richiesta. Le MIA con domanda presentata entro tale data e quelle che erano in corso di concessione continueranno fino a naturale conclusione solo per le famiglie non beneficiarie del Reddito di Cittadinanza.
  2. Tale requisito fa riferimento alle decadenze sanzionatorie ex DPR 445/200 causate da dichiarazioni false (ad esempio, se il richiedente ha presentato un ISEE falso e negli ultimi 18 mesi è decaduta da una prestazione, non può fare domanda di MIA).
  3. Le soglie di 600 e 750 euro mensili come sopra descritte sono elevate a 900 euro, anche nel caso di nuclei famigliari composti da una o due persone, qualora nel nucleo siano presenti persone non autosufficienti come definite ai fini ISEE e risultanti nella DSU.
  4. In origine era previsto un limite di 30 mesi massimi complessivi per la percezione di misure regionali di integrazione al reddito: se quindi un beneficiario aveva già goduto di 30 mesi di MIA e poi accedeva al REI, non aveva diritto alle integrazioni regionali. Con la legge di stabilità del 2018 tale limite è stato rimosso, permettendo anche a chi avesse già beneficiato di 30 mesi di MIA e fosse in seguito passato al REI di avere diritto alle integrazioni fino al 31 dicembre 2019.