Questo articolo è il dodicesimo di una serie di schede sui Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). I precedenti articoli erano relativi ai LEPS del “Percorso assistenziale integrato” (Parte I e Parte II), delle “Dimissioni protette”, del “Pronto intervento sociale”, della “Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I.” , dei “Servizi per la residenza fittizia per i senza dimora”, dell’“Assistenza domiciliare sociale”, della “Supervisione del personale dei servizi sociali” , del “Servizio sociale professionale”, dei “servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti”, dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), dei “Servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti” ed ora invece mi occupo dei “Contributi” per gli anziani non autosufficienti esplicitando soprattutto i contenuti del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024 e di altre normative.
Si tratta di schede che hanno l’obiettivo di fornire il quadro normativo di riferimento di ogni singolo LEPS con un taglio di tipo illustrativo-didattico per fornire un utile strumento agli operatori che dovranno realizzarli. Le informazioni che sono fornite derivano tutte da atti normativi citati in bibliografia mentre le valutazioni sono ridotte al minimo e funzionali allo sviluppo delle schede. In una seconda fase varrà la pena di tornare sull’argomento per valutarne la completezza e lo stato di applicazione.
Introduzione
Nel 2022, il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 (PNNA) (DPCM 3 ottobre 2022) sulla base di quanto contenuto nella legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art.1 comma 162, lett.b e comma 164) ha individuato i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) relativi all’assistenza degli anziani non autosufficienti. Vengono identificati cinque LEPS ma solo per quattro di essi la descrizione è (quasi sempre) adeguata. Si tratta:
- Del percorso assistenziale integrato;
- dell’assistenza domiciliare sociale (anche integrata) per gli anziani non autosufficienti;
- dei servizi sociali di sollievo per gli anziani non autosufficienti;
- dei servizi sociali di supporto per gli anziani non autosufficienti.
Il quinto LEPS, invece, viene identificato solo con due brevissime citazioni: la prima a pag. 27 del PNNA con la presenza nell’elenco dei livelli essenziali e la seconda nella “Tabella Riassuntiva LEPS di Erogazione” di pagina 33 del PNNA. Si tratta del Livello essenziale dei “Contributi” per gli anziani non autosufficienti.
Non c’è una descrizione autonoma del nuovo LEPS, c’è solo un rinvio incidentale, per quel che riguarda i contenuti, al comma 164 dell’art. 1 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
In questa scheda vengono, di seguito, descritte le caratteristiche del LEPS “Contributi” per anziani non autosufficienti.
LEPS: contributi per anziani non autosufficienti
Descrizione sintetica del LEPS
Il LEPS è costituito da contributi erogati ad anziani non autosufficienti volti esclusivamente alla retribuzione del lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale. Il contributo può essere erogato anche al familiare che si occupa direttamente dell’assistenza (questa ultima possibilità è stata introdotta dal PNNA, in difformità rispetto alla legge 234/2021).
Si tratta di un contributo locale diverso dalla indennità di accompagnamento. La lettura del comma 164 dell’art. 1 della L. 234/2021 sembrerebbe legare l’eventualità dell’erogazione del “contributo” solo come integrazione di almeno uno degli altri tre LEPS di erogazione (assistenza domiciliare sociale, servizi sociali di sollievo e di supporto per gli anziani non autosufficienti).
Il LEPS relativo ai “contributi” per gli anziani non autosufficienti non costituisce una novità essendo, di fatto, una prestazione già presente nelle Regioni italiane e che di solito assume la denominazione di “assegni di cura”. In sostanza, si tratta di un LEPS che viene già garantito seppure con modalità e diffusione diversa nelle regioni italiane1.
Obiettivi
Gli obiettivi del LEPS “Contributi” sono quelli fornire un supporto economico all’anziano non autosufficiente e alla sua famiglia al fine di promuovere la sua permanenza ed assistenza al domicilio e di supportarlo nell’autonomia personale con particolare riferimento alle azioni della vita quotidiana. Lo strumento è quello del contributo economico mensile che va ad integrare altri LEPS erogati alla persona non autosufficiente.
Destinatari
I destinatari dei “contributi”, sono:
- sia le persone anziane non autosufficienti e loro famiglie;
- sia le persone con disabilità.
Giova ripetere che i LEPS, così come declinati nella Legge 234/2021, si riferiscono principalmente alla platea degli anziani non autosufficienti, ma garantiscono l’accesso ai servizi sociali e socio sanitari, attraverso i PUA, a tutte le persone non autosufficienti, mentre è la legge n 227/2021 (“Legge delega in materia di disabilità”) che prevede che siano definite le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni specifici per i disabili. Pertanto, nella fase di transizione di cui al Piano 2022-2024, i servizi alle persone con disabilità saranno considerati quali obiettivi di servizio.
Si segnala infine la possibilità di erogare il contributo anche al familiare che si occupa direttamente dell’assistenza dell’anziano non autosufficiente purché questa sia prevista nel progetto personalizzato quindi, in tal senso, rientrante nei servizi offerti alla persona.
Modalità di accesso per i destinatari
La norma nazionale (art. 1, c. 164 L. 234/2021) associa l’erogazione dei “contributi” all’erogazione di almeno uno dei LEPS dell’art.1 comma 162 della L. 234/2021, che sono:
- l’assistenza domiciliare sociale (anche integrata) per gli anziani non autosufficienti;
- i servizi sociali di sollievo per gli anziani non autosufficienti;
- i servizi sociali di supporto per gli anziani non autosufficienti.
IL LEPS viene presentato come integrativo di altri servizi per cui sembrerebbe che non si possa erogare in modo autonomo ma solo come aggiuntivo a chi già beneficia di uno degli altri tre LEPS di erogazione per gli anziani non autosufficienti.
La norma nazionale stabilisce, inoltre, che è possibile l’erogazione del contributo economico anche ai caregiver familiari ma solo se questo è stato previsto nel progetto personalizzato. Questo significa, ma era scontato, che è sempre necessario per ogni utente potenziale dei “contributi” economici definire il piano assistenziale personalizzato.
Tutti gli altri eventuali aspetti relativi all’accesso alla prestazione non sono stati stabiliti per cui dovranno essere disciplinati dalle singole Regioni o, in mancanza, dagli Ambiti sociali o dagli Enti locali.
Modalità operative
Si accede ai “contributi” economici per anziani non autosufficienti previa valutazione multidimensionale e la elaborazione del Piano assistenziale personalizzato.
Siccome per accedere ad uno dei tre LEPS collegati ai “contributi” e per valutare l’eventuale accesso dei caregiver familiari alla prestazione economica servono la valutazione multidimensionale e il Piano assistenziale personalizzato ecco che, conseguentemente, il percorso per uno dei tre LEPS e per i “contributi” economici non può che essere lo stesso.
Il contributo può essere utilizzato:
- per la remunerazione del lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ovvero per assumere regolarmente assistenti familiari (badanti);
- per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate (cooperative ed altro) nel settore dell’assistenza sociale non residenziale;
- per il sostegno ai soggetti di cui all’art. 1, co.255 della legge 205/2017 (Caregiver familiari).
L’erogazione del LEPS relativo ai “contributi” spetta agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), nel rispetto della programmazione regionale e dei relativi modelli organizzativi regionali, così come stabilito dalla legge di bilancio anno 2022. I LEPS sono realizzati dagli ATS, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi.
Vale la pena di sottolineare che non sono stati individuati i singoli comuni per l’attuazione dei LEPS relative alla non autosufficienza ma gli Ambiti Territoriali Sociali.
Professionalità coinvolte
Non ci sono indicazioni sulle professionalità coinvolte nell’erogazione del LEPS “contributi” ma evidentemente saranno coinvolti gli operatori impiegati nelle unità valutative multidimensionali e gli assistenti sociali addetti all’assistenza dei singoli casi che richiedono la prestazione oltre agli staff amministrativi che dovranno erogare materialmente la prestazione economica.
Costi per i destinatari
Non ci sono costi per chi accede alla prestazione.
Finanziamento
Il LEPS relativo ai “Contributi” viene finanziato, senza una riserva specifica di somme, attraverso il Fondo nazionale per le non autosufficienze, incrementato con ulteriori risorse. Il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 200 milioni di euro per l’anno 2023, a 250 milioni di euro per l’anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, persistendo comunque gli interventi a valere sul fondo per le non autosufficienze anche alle persone con disabilità gravissima (a cui spetta la riserva del 50% del Fondo).
Tali maggiorazioni hanno portato il Fondo per le non autosufficienze a 865,3 milioni per il 2023, a 915,3 milioni per il 2024 e a 965,3 milioni per il 2024.
All’interno delle somme del Fondo dovrà trovare spazio l’attuazione dei Livelli essenziali (LEPS) per gli anziani non autosufficienti fra cui i “Contributi”/assegni di cura. Le Regioni sono tenute a dare indicazioni sul LEPS relativo ai “contributi” per gli anziani non autosufficienti ed eventualmente a fissare le quote del Fondo utilizzabili a questo scopo.
- Le condizioni attuali (pre-LEPS) per l’accesso all’assegno di cura variano da Regione a Regione ma sono sostanzialmente riconducibili ad alcuni elementi essenziali: la valutazione di un certo grado di non autosufficienza; l’accertamento di condizioni reddituali del nucleo familiare al di sotto di una determinata soglia (solo in alcuni casi non sono previsti limiti di reddito), la capacità del nucleo familiare di accudire la persona anziana direttamente o con l’assunzione di personale. Le modalità di erogazione dell’assegno di cura sono poi spesso caratterizzate da un percorso di valutazione iniziale, di presa in carico, di stesura del piano assistenziale individualizzato, di monitoraggio e di verifica nel corso del tempo.
Gli anziani non autosufficienti non dovrebbero essere considerati come semplici destinatari di contributi economici, ma come malati cronici che hanno diritto alle cure in quanto affetti da patologie. Occorre riconoscere il loro bisogno di cure continue e strutturate da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
E il diritto alle cure per gli anziani non autosufficienti dovrebbe essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio, come ad es. le prestazioni delle Rsa (LEA), dove il SSN copre il 50% della retta.
Tuttavia, quando la stessa persona è assistita a domicilio, il peso ricade tutto sulle famiglie, creando una disparità ingiustificata. Non si tratta solo di erogare Fondi o contributi, ma di garantire prestazioni sanitarie e sociali, in cui il SSN svolga un ruolo primario e garantito anche nella gestione delle cure domiciliari.
Per superare questa problematica, è essenziale modificare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), includendo il supporto strutturale del SSN per le cure di lungo termine anche per le prestazioni domiciliari, evitando così che gli anziani non autosufficienti siano considerati solo un problema sociale da gestire attraverso contributi economici discrezionali da parte dei Comuni che non hanno competenza in merito in quanto si tratta di malati cronici.
Gli anziani non autosufficienti con patologie croniche devono poter accedere a prestazioni di tipo assistenziale non necessariamente sanitarie; ciò vuol dire investire in operatori OSS, in ore di SAD, in elaborazione di Piani Assistenziali che devono guardare anche al benessere di chi cura (care-giver principale là dove ne esiste uno).