LEPS: i servizi per la valutazione multidimensionale


Franco Pesaresi | 4 Dicembre 2024

Questo articolo è il tredicesimo di una serie di schede sui Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). I precedenti articoli erano relativi ai LEPS del “Percorso assistenziale integrato” (Parte I e Parte II), delle “Dimissioni protette”, del “Pronto intervento sociale”,  della “Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I.” , dei “Servizi per la residenza fittizia per i senza dimora”, dell’“Assistenza domiciliare sociale”, della “Supervisione del personale dei servizi sociali” , del “Servizio sociale professionale”, dei “servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti”, dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), dei “Servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti” dei “Contributi” per gli anziani non autosufficienti ed ora invece mi occupo della Valutazione multidimensionale per coloro che accedono all’Assegno di inclusione (ADIn).

Si tratta di schede che hanno l’obiettivo di fornire il quadro normativo di riferimento di ogni singolo LEPS con un taglio di tipo illustrativo-didattico per fornire un utile strumento agli operatori che dovranno realizzarli. Le informazioni che sono fornite derivano tutte da atti normativi citati in bibliografia mentre le valutazioni sono ridotte al minimo e funzionali allo sviluppo delle schede. In una seconda fase varrà la pena di tornare sull’argomento per valutarne la completezza e lo stato di applicazione.

 

Introduzione

Una legge organica sui Livelli essenziali di assistenza delle prestazioni sociali (LEPS) non è mai stata approvata. Ci sono state però diverse leggi settoriali che hanno identificato alcuni Livelli essenziali per il settore sociale che si vanno così definendo gradualmente in attesa di una legge quadro organica e completa.

Le diverse norme che si sono succedute nel tempo prima per la sperimentazione del “Reddito di inclusione”, poi per l’attuazione del “Reddito di cittadinanza” ed infine per l’”Assegno di inclusione” hanno previsto due nuovi livelli essenziali strettamente interconnessi:

  1. I servizi per la valutazione multidimensionale;
  2. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti1 (ovvero il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale e i sostegni in essi previsti2).

Questi livelli essenziali si riferiscono al solo percorso di contrasto alla povertà e sono esigibili nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L’individuazione del LEPS relativo alla Valutazione multidimensionale per l’accesso alla misura nazionale per il contrasto alla povertà, che oggi è l’Assegno di inclusione, è avvenuta con addirittura con tre disposizioni di legge. La prima è del 2017 che individua come LEPS i “servizi per la valutazione multidimensionale” (art. 5 D. Lgs.147/2017).

Successivamente, con D.L. 4/2019 Art. 4 comma 13, si è stabilito che “Il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

La nuova formulazione ha posto un nuovo quesito e cioè se il Patto per il lavoro, il Patto per l’inclusione sociale, i sostegni in essi previsti e la valutazione multidimensionale costituiscano un solo LEPS oppure due.

Risolve il dubbio, con qualche residua incertezza, la successiva norma contenuta nel D. L. 48/2023 art. 6 comma 8 che identifica “i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti” quali livelli essenziali autonomi e quindi separati dalla valutazione multidimensionale. Essendo quest’ultima norma successiva a tutte le altre in base al principio interpretativo “cronologico3” delle norme, sostituisce le norme precedenti. Per cui se il D.L 48/2023 afferma che un livello essenziale è costituito dai “servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti” non può più valere la norma precedente che collocava nello stesso livello essenziale sia i Servizi per i percorsi sia la Valutazione multidimensionale. Occorre dunque prenderne atto e, per simmetria, ritenere che siamo in presenza di due LEPS uno dei quali è la “Valutazione multidimensionale” che in modo autonomo era stato previsto sin dall’art. 5 D.Lgs.147/2017.

La presente scheda si riferisce pertanto al livello essenziale relativo alla valutazione multidimensionale relativa ai percorsi di contrasto alla povertà ed attuazione delle norme sull’Assegno di inclusione (ADIn).

Denominazione del LEPS

I servizi per la valutazione multidimensionale (per chi accede all’Assegno di inclusione)

Descrizione sintetica del LEPS

Che cosa si intenda per servizi per la valutazione multidimensionale viene spiegato nell’art. 7 del D. Lgs. 147/2017 laddove si specifica che i servizi per l’accesso e la valutazione (…) afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono il:

  1. segretariato sociale;
  2. servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale.

Per cui, in estrema sintesi, l’attuazione del livello essenziale relativo ai “Servizi per la valutazione multidimensionale” si concretizza nella presenza di assistenti sociali incaricati di effettuare le valutazioni multidimensionali per i nuclei familiari che hanno richiesto l’Assegno di inclusione (ADIn).

I servizi sociali effettuano la valutazione multidimensionale e definiscono insieme al nucleo familiare che richiede l’Assegno di inclusione il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

La valutazione multidimensionale ha come obiettivo quello di informare gli operatori sui bisogni e le caratteristiche dei nuclei familiari, al fine di definire una progettazione personalizzata.

La valutazione multidimensionale è finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In particolare, sono oggetto di analisi:

  1. condizioni e funzionamenti personali e sociali;
  2. situazione economica;
  3. situazione lavorativa e profilo di occupabilità;
  4. educazione, istruzione e formazione;
  5. condizione abitativa;
  6. reti familiari, di prossimità e sociali.

La valutazione multidimensionale è composta:

  • dall’Analisi preliminare, obbligatoria per tutti i nuclei convocati dai servizi degli Ambiti/Comuni e, ove necessario,
  • dal Quadro di analisi, che rappresenta un’opportunità di conoscenza approfondita di ogni nucleo in presenza di bisogni complessi.

La valutazione multidimensionale consente, di:

  1. Identificare gli attivabili al lavoro

Identificare, nell’ambito dei componenti del nucleo tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa, coloro che sono immediatamente attivabili al lavoro, da indirizzare ai competenti Centri per l’impiego per la definizione anche dei Patti di servizio personalizzati;

  1. Trovare le cause di esclusione

Acquisire la documentazione inerente eventuali cause di esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa non già identificate dai dati amministrativi; 

  1. Definire i patti per l’inclusione sociale

Acquisire gli elementi necessari per la definizione di Patti per l’inclusione sociale per tutti i nuclei beneficiari.

In seguito alla valutazione multidimensionale, i componenti del nucleo vengono indirizzati ad un particolare percorso o combinazione di percorsi di natura sociale, sociosanitaria o lavorativa, che definiscono la progettazione personalizzata del nucleo. In base alle caratteristiche personali, l’adesione al percorso in alcuni casi è prevista solo su base volontaria. Pertanto, per alcuni nuclei potrebbe non essere definito un Patto per l’inclusione sociale.

Obiettivi

La valutazione multidimensionale è finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti al fine di definire una progettazione personalizzata degli interventi.

Destinatari  

La valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la definizione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa coinvolgono indistintamente tutti i nuclei beneficiari dell’ADIn, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal loro eventuale indirizzamento anche ai servizi per il lavoro.

I nuclei familiari devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei requisiti previsti dal D. L. 48/2023. L’Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Modalità di accesso per i destinatari

A seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del Comune/ATS di residenza, si avvia il percorso di accompagnamento. I servizi sociali convocano il nucleo familiare entro 120 giorni dalla presentazione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) ed effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione sociale. È auspicabile convocare i nuclei familiari entro 60 giorni dalla sottoscrizione del PAD in modo da arrivare a finalizzare il Patto di Inclusione Sociale entro 120 giorni. In ogni caso i beneficiari sono tenuti, anche in assenza di convocazione, a presentarsi ai servizi sociale entro 120 gg dalla sottoscrizione del PAD, pena la sospensione del beneficio.

Modalità operative

La valutazione multidimensionale è effettuata da operatori del servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione.

La valutazione è organizzata in un’analisi preliminare e in un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla condizione del nucleo.

Gli strumenti di presa in carico dei beneficiari dell’ADIn sono disponibili in modalità informatica sulla Piattaforma GePi che consente di calendarizzare gli appuntamenti e formalizzare la valutazione multidimensionale.

I componenti il nucleo collaborano con gli operatori dei servizi ai fini della valutazione multidimensionale e della definizione del Patto per l’inclusione sociale e si impegnano ad accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto.

L’analisi preliminare

L’analisi preliminare (AP) è finalizzata ad orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione del progetto personalizzato. Il responsabile dell’analisi preliminare è un assistente sociale, opportunamente identificato dai servizi competenti dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS).

L’AP serve per indagare 5 dimensioni di analisi: anagrafica della famiglia e caratteristiche dei componenti, situazione economica della famiglia (ISEE), bisogni del richiedente e del suo nucleo, servizi attivi per il nucleo familiare ed elementi per la definizione del Patto.

Laddove, in esito all’analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa, i beneficiari sono indirizzati anche al competente centro per l’impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro. Laddove, in esito all’AP, emerga che uno o più componenti siano attivabili al lavoro, i beneficiari dovranno sottoscrivere oltre al Patto per l’inclusione sociale (PaIS) anche il Patto personalizzato a cura del Centro per l’impiego (CPI).

Quadro di analisi

Laddove, in esito all’analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, è costituita una équipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a seguito dell’analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione.

Nel caso la persona sia stata già valutata da altri servizi e disponga di un progetto per finalità diverse, la valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della valutazione. Non si dà luogo alla costituzione di equipe multidisciplinari, nel caso in cui la persona sia stata già valutata da altri servizi, e quando, in esito all’analisi preliminare e all’assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessità. In tal caso, al progetto personalizzato eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale.

I servizi sociali nel procedere alla valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione avviano ai centri per l’impiego i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa, qualora risultino attivabili al lavoro, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Tale patto è sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l’impiego.

Monitoraggio

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione dell’efficacia dell’Assegno di inclusione e del coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e a questo fine si avvale del Sistema informativo unitario dei servizi sociali che aggiunge fra le sue finalità anche quella di monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

Professionalità coinvolte

La valutazione multidimensionale è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell’ambito territoriale sociale (ATS). Qualora emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, è costituita una equipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a seguito dell’analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione.  All’interno dell’equipe viene individuata una figura di riferimento (case manager o operatore ‘responsabile della famiglia’, piuttosto che del “caso”) che coordina il lavoro di equipe, in particolare la compilazione del Quadro di analisi e la realizzazione e il monitoraggio del Patto per l’inclusione sociale, e che rappresenta il principale riferimento per la famiglia.

Costi per i destinatari

Non ci sono costi per chi accede alla valutazione multidimensionale.

 Finanziamenti

L’elemento principale che serve per attuare questo Livello essenziale è costituito dalla presenza degli assistenti sociali per cui i finanziamenti a cui far riferimento sono quelli dedicati all’assunzione di tale personale specialistico.

Le risorse con cui finanziare le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali (che costituiscono esse stesse un altro LEPS (Cfr. Pesaresi, 2024)) sono relative a due diversi fondi distribuiti ai comuni e agli Ambiti territoriali sociali:

  1. Quota parte del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Dall’anno 2022, sono riservati 180 milioni di euro di tale fondo alle assunzioni degli assistenti sociali degli ATS/comuni per il raggiungimento del LEPS relativo. Di questi, nel 2023, sono stati spesi 64,8 milioni di euro. La parte non vincolata del Fondo potrà comunque essere utilizzata anche per le assunzioni di assistenti sociali in quei territori che hanno un rapporto inferiore a 1:6.500;
  2. Quota parte del Fondo di solidarietà comunale (FSC) finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni, di cui al comma 792 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021 (L.178/2020). Tale fondo dispone di un finanziamento annuo crescente pari a 345,9 milioni di euro per il 2024 ma che arriverà a 650.923.000 euro annui a decorrere dall’anno 2030. Dal 2025, parte di tale fondo verrà trasferito al Fondo speciale equità livello dei servizi ma con medesime funzioni di sviluppo dei servizi sociali comunali. Nel 2022 i comuni che appartengono ad ATS sotto soglia hanno ricevuto risorse aggiuntive per circa 114 milioni.
  1. D.L. 48/2023, art. 6 comma 8.
  2. D.L. 4/2019 Art. 4 comma 14.
  3. Secondo tale principio la norma legiferata successivamente modifica o abroga quella precedente di pari grado.