LEPS: servizi sociali di sollievo per anziani non autosufficienti


A cura di Franco Pesaresi | 3 Luglio 2024

Questo articolo è il nono di una serie di schede sui Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). I precedenti articoli erano relativi ai LEPS del “Percorso assistenziale integrato” (Parte I e Parte II), delle “Dimissioni protette”, del “Pronto intervento sociale”,  della “Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I.” , dei “Servizi per la residenza fittizia per i senza dimora”, dell’“Assistenza domiciliare sociale”, della “Supervisione del personale dei servizi sociali” e del “Servizio sociale professionale”. Ora invece mi occupo dei “servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti” esplicitando soprattutto i contenuti del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024 e di altre normative.

Si tratta di schede che hanno l’obiettivo di fornire il quadro normativo di riferimento di ogni singolo LEPS con un taglio di tipo illustrativo-didattico per fornire un utile strumento agli operatori che dovranno realizzarli. Le informazioni che sono fornite derivano tutte da atti normativi citati in bibliografia mentre le valutazioni sono ridotte al minimo e funzionali allo sviluppo delle schede. In una seconda fase varrà la pena di tornare sull’argomento per valutarne la completezza e lo stato di applicazione.

Introduzione

I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità (L. 234/2021, art. 1 c. 159).

I Livelli essenziali sono previsti dall’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il quale, nel quadro delle competenze, attribuisce allo Stato l’esercizio della potestà legislativa esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP)  da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

Nel 2022, il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 (DPCM 3 ottobre 2022) sulla base di quanto contenuto nella  legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art.1 comma 162, lett.b) ha individuato i Livelli essenziali delle prestazioni sociali relativi all’assistenza degli anziani non autosufficienti.

La formulazione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 definisce i nuovi LEPS in modo non abbastanza chiaro ma ciò che emerge è l’individuazione, confermata anche da parti successive del Piano, di tre nuovi Livelli assistenziali che consistono:

  1. nell’assistenza domiciliare sociale (anche integrata) per gli anziani non autosufficienti;
  2. nei servizi sociali di sollievo per gli anziani non autosufficienti;
  3. nei servizi sociali di supporto per gli anziani non autosufficienti.

In questa scheda vengono, di seguito, descritte le caratteristiche del LEPS “Servizi sociali di sollievo per anziani non autosufficienti”.

Denominazione del LEPS

Servizi sociali di sollievo per gli anziani non autosufficienti.

Descrizione sintetica del LEPS

Ricostruire i contenuti del livello essenziale relativo ai “Servizi sociali di sollievo per gli anziani non autosufficienti” non è facile perché la prestazione viene presentata come singola mentre invece i servizi in essa contenuti sono diversi e di diversa natura. Non ci sono spiegazioni adeguate nella Legge di bilancio 2022 e nel Piano per la non autosufficienza 2022-2024 per cui l’unica soluzione è interpretare in modo letterale quanto contenuto nelle norme citate.

A questo proposito, si rammenta che Il DPCM 3 ottobre 2022 stabilisce che

si devono quindi considerare LEPS:

b) servizi sociali di sollievo, quali:

b.1- il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato;

b.2- un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità;

b.3- l’attivazione e l’organizzazione mirata dell’aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali”.

La Legge di Bilancio 2022 ( L. 234/2021, art. 1, comma 162 lett. b) aggiunge solo che il coinvolgimento degli enti del Terzo settore può avvenire anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Obiettivi

Secondo la normativa approvata il Livello essenziale relativo ai Servizi sociali di sollievo per gli anziani non autosufficienti deve garantire:

  • Pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne che riguardano gli anziani non autosufficienti, gestito da personale qualificato;
  • Servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità;
  • Attivazione e organizzazione mirata dell’aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata.

Si delinea pertanto un nuovo Livello essenziale che contiene al suo interno tre diverse prestazioni unite dal medesimo obiettivo di fornire prestazioni di sollievo alle famiglie; tali prestazioni potranno essere fornite congiuntamente o singolarmente ai soggetti beneficiari. Si tratta di prestazioni in parte nuove ed in parte tradizionali ma che sicuramente non sono mai state concepite come facenti parte di un medesimo servizio. Questo dovrà comportare per tutti gli enti locali una riorganizzazione dei loro servizi domiciliari.

Destinatari

I destinatari del LEPS “Servizi di sollievo per anziani non autosufficienti, in realtà, sono:

  • sia le persone anziane non autosufficienti e loro famiglie;
  • sia le persone con disabilità.

Giova ripetere che i LEPS, così come declinati nella Legge 234/2021, si riferiscono principalmente alla platea degli anziani non autosufficienti, ma garantiscono l’accesso ai servizi sociali e socio sanitari, attraverso i PUA, a tutte le persone non autosufficienti, mentre è la legge n 227/2021 (“Legge delega in materia di disabilità”) che prevede che siano definite le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni specifici per i disabili. Pertanto, nella fase di transizione di cui al Piano 2022-2024, i servizi alle persone con disabilità saranno considerati quali obiettivi di servizio.

Modalità di accesso per i destinatari

Le modalità di accesso ai “Servizi di sollievo” non sono trattate nella normativa nazionale per cui devono essere disciplinate dalle singole Regioni o, in mancanza, dagli Ambiti sociali o dagli Enti locali.

Modalità operative

Gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), nel rispetto della programmazione regionale e dei relativi modelli organizzativi regionali, assicurano l’erogazione dei Servizi di sollievo individuati al comma 162 e al comma 164 della legge n. 234/2021 (cd legge di bilancio anno 2022).

I LEPS sono realizzati dagli ATS, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi.

Vale la pena di sottolineare che non sono stati individuati i singoli comuni per l’attuazione dei LEPS relative alla non autosufficienza ma gli Ambiti Territoriali Sociali.

Per il resto non vengono fornite indicazioni operative dalla normativa nazionale salva la precisazione che l’erogazione degli interventi avviene con la supervisione del servizio che ha preso in carico la persona e nel perseguimento degli obiettivi di salute definiti dal PAI.

Questo significa che le modalità operative di erogazione dei “Servizi di sollievo” dovranno essere definite dalle singole Regioni o, in mancanza, dagli Ambiti sociali o dagli Enti locali.

Professionalità coinvolte

Non ci sono indicazioni sulle professionalità coinvolte nell’erogazione del LEPS ma questo è un bene vista l’estrema eterogeneità di figure che possono partecipare. Sicuramente potrebbero essere coinvolte le assistenti sociali, le assistenti familiari (badanti), gli operatori del volontariato ed altre figure professionali e non che si occupano di assistenza.

Costi per il cittadino

Spetta agli enti locali stabilire l’eventuale presenza e dimensione della partecipazione alla spesa degli utenti che beneficiano dei servizi di sollievo.

Finanziamento

Il LEPS relativo ai “Servizi di sollievo per anziani non autosufficienti” viene finanziato, senza una riserva specifica di somme, attraverso il Fondo nazionale per le non autosufficienze, incrementato con ulteriori risorse. Il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 200 milioni di euro per l’anno 2023, a 250 milioni di euro per l’anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, persistendo comunque gli interventi a valere sul fondo per le non autosufficienze alle persone con disabilità gravissima (a cui spetta la riserva del 50% del Fondo). Tali maggiorazioni hanno portato il Fondo per le non autosufficienze a 865,3 milioni per il 2023, a 915,3 milioni per il 2024 e a 965,3 milioni per il 2024.