Questo articolo è l’undicesimo di una serie di schede sui Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). I precedenti articoli erano relativi ai LEPS del “Percorso assistenziale integrato” (Parte I e Parte II), delle “Dimissioni protette”, del “Pronto intervento sociale”, della “Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I.” , dei “Servizi per la residenza fittizia per i senza dimora”, dell’“Assistenza domiciliare sociale”, della “Supervisione del personale dei servizi sociali” , del “Servizio sociale professionale”, dei “servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti”, dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Ora invece mi occupo dei “Servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti” esplicitando soprattutto i contenuti del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024 e di altre normative.
Si tratta di schede che hanno l’obiettivo di fornire il quadro normativo di riferimento di ogni singolo LEPS con un taglio di tipo illustrativo-didattico per fornire un utile strumento agli operatori che dovranno realizzarli. Le informazioni che sono fornite derivano tutte da atti normativi citati in bibliografia mentre le valutazioni sono ridotte al minimo e funzionali allo sviluppo delle schede. In una seconda fase varrà la pena di tornare sull’argomento per valutarne la completezza e lo stato di applicazione.
Introduzione
Il DPCM 3 ottobre 2022 che ha approvato Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 ha stabilito che si deve considerare LEPS (Livello essenziale delle prestazioni sociali):
“I servizi sociali di supporto, quali:
- la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l’impiego del territorio;
- l’assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l’espletamento di adempimenti.”
Giova rammentare che i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. L’erogazione dei LEPS è pertanto obbligatoria per tutti gli Ambiti sociali territoriali.
Leggendo la scheda si potrà notare quanti pochi elementi sono stati forniti ai soggetti chiamati ad erogare questo nuovo livello essenziale.
Denominazione del LEPS
Servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti.
Descrizione sintetica del LEPS
I servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie sono volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza e sono costituiti dalla messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari (badanti), in collaborazione con i Centri per l’impiego del territorio, e l’assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l’espletamento di adempimenti ( L. 234/2021, art. 1, comma 162 lett. c).
Con questo LEPS si intende intervenire in quella che è la forma più diffusa di assistenza che è quella fornita dalle badanti con un intervento pubblico in una attività che oggi è essenzialmente privata. Gli Ambiti territoriali sociali dovranno creare degli strumenti per mettere in condizione le famiglie che lo richiedono di reperire/contattare le assistenti familiari (badanti) disponibili ad assistere a domicilio gli anziani non autosufficienti. Allo stato attuale lo strumento più conosciuto e diffuso è il “registro” delle badanti (più o meno ricco di informazioni) che, in base alle scarne indicazioni della norma, potrebbe essere gestito dai Centri per l’Impiego dei singoli territori (oppure insieme ai Centri per l’Impiego). Questa interpretazione è confermata dal comma 3 dell’art. 38 del D. Lgs. 29/2024 che affida alle regioni il compito di dare attuazione al LEPS istituendo appositi registri regionali di assistente familiare, che contengano i nominativi di coloro che sono in possesso di una qualificazione regionale di assistente familiare, così come anche di ulteriori titoli di studio e di formazione attinenti all’ambito professionale, e sottoscrivendo, altresì, appositi accordi di collaborazione interistituzionale tra centri per l’impiego (CPI) e ATS, con la finalità di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari.
L’aspetto più nuovo e complesso del LEPS è quello che prevede un percorso di accompagnamento delle famiglie che hanno bisogno di contrattualizzare una badante dato che si prevede una completa assistenza delle famiglie nella gestione del contratto di lavoro delle badanti per i diversi aspetti gestionali, legali ed amministrativi. Si tratta di una funzione complessa e specialistica che gli Ambiti Territoriali sociali (ATS) non possono pensare di svolgere direttamente per la mancanza delle competenze necessarie ma che più probabilmente potrebbe realizzarsi con la stipula di più convenzioni con soggetti specializzati (CAF, patronati, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) che offrano queste prestazioni a tariffe concordate e probabilmente sovvenzionate (in parte o totalmente) dagli ATS stessi.
In base alla Legge di bilancio 2022 e al Piano per la non autosufficienza 2022-2024 si delinea pertanto un nuovo Livello essenziale che, unito dal medesimo obiettivo di fornire prestazioni di supporto alle famiglie, contiene al suo interno due diverse prestazioni che potranno essere fornite congiuntamente o singolarmente ai soggetti beneficiari. Si tratta di prestazioni in parte nuove ed in parte già presenti ma che sicuramente non sono mai state concepite come facenti parte di un medesimo servizio da fornire obbligatoriamente. Questo dovrà comportare per tutti gli enti locali una riorganizzazione dei loro servizi domiciliari.
Destinatari
I destinatari del LEPS sono le:
- Persone anziane non autosufficienti e loro famiglie;
- Persone con disabilità.
Giova ripetere che i LEPS, così come declinati nella Legge 234/2021, si riferiscono principalmente alla platea degli anziani non autosufficienti, ma garantiscono l’accesso ai servizi sociali e socio sanitari, attraverso i PUA, a tutte le persone non autosufficienti, mentre è la legge n 227/2021 (“Legge delega in materia di disabilità”) che prevede che siano definite le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni specifiche per i disabili. Pertanto, nella fase di transizione di cui al Piano 2022-2024, i servizi anche alle persone con disabilità saranno considerati quali obiettivi di servizio.
Modalità di accesso per i destinatari
L’erogazione degli interventi avviene con la supervisione del servizio che ha preso in carico la persona e nel perseguimento degli obiettivi di salute definiti dal PAI.
Altre indicazioni non ci sono per cui le modalità di accesso ai “Servizi di supporto” devono essere disciplinate dalle singole Regioni o, in mancanza, dagli Ambiti territoriali sociali (ATS) o dagli Enti locali.
Modalità operative
Gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), nel rispetto della programmazione regionale e dei relativi modelli organizzativi regionali, assicurano l’erogazione dell’assistenza domiciliare sociale, dei Servizi di sollievo e dei servizi di supporto di cui alle aree individuate al comma 162 e al comma 164 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio anno 2022). I LEPS sono realizzati dagli ATS, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi.
Vale la pena di sottolineare che non sono stati individuati i singoli comuni per l’attuazione dei LEPS relative alla non autosufficienza ma gli Ambiti Territoriali Sociali.
Per il resto non vengono fornite indicazioni operative dalla normativa nazionale salva la precisazione che l’erogazione degli interventi avviene con la supervisione del servizio che ha preso in carico la persona e nel perseguimento degli obiettivi di salute definiti dal PAI.
Per cui ci sembra di capire che il LEPS sarà erogato solo alle persone/famiglie prese in carico, valutate e per le quali è stato definito un Progetto assistenziale individualizzato (PAI) che si presume elaborato dall’Unità valutativa multidimensionale. Questo chiama in causa anche i servizi sanitari che devono essere coinvolti e responsabilizzati nella gestione di questo servizio.
A questo proposito il comma 166, art. 1 della L. 234/2021 ha stabilito che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 162, lettera c), nonché alle attività e ai programmi di formazione professionale di cui al comma 165 e ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.
Occorre inoltre rilevare che, in base al D. Lgs. 29/2024, l’attivazione dei registri regionali di assistente familiare sembra essere subordinata alla definizione di una qualificazione regionale di assistente familiare ed, ovviamente, al suo possesso da parte di chi vi si vorrà iscrivere. Per questo occorrerà però aspettare:
- le linee guida ministeriali, previste dall’art. 38 del D. Lgs. 29/2024, per la definizione di modalità omogenee per l’attuazione di percorsi formativi delle badanti, alle quali le regioni possono fare riferimento, nell’ambito della propria autonomia, per il raggiungimento di standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale, per l’acquisizione della qualificazione professionale di assistente familiare;
- il loro recepimento da parte delle regioni;
- la realizzazione dei corsi da parte delle regioni degli altri soggetti preposti alla formazione.
A tutto oggi però si deve rilevare che non sì è data ancora attuazione alle citate norme per cui l’erogazione del LEPS appare particolarmente complessa a meno che non si decida, orientamento auspicabile, di procedere comunque in attesa di poter arrivare, nel giro di pochi anni a livello nazionale, a definire e disporre di una qualifica regionale di assistente familiare (badante) riconosciuta in tutte le regioni italiane.
Professionalità coinvolte
Non ci sono indicazioni sulle professionalità coinvolte nell’erogazione del LEPS ma questo è un bene vista l’estrema eterogeneità di figure che possono essere coinvolte nei diversi ruoli. Sicuramente potrebbero essere coinvolte le assistenti sociali le assistenti familiari (badanti), i caregiver familiari, gli operatori del volontariato ed altre figure professionali che si occupano di assistenza.
Costi per il cittadino
Spetta agli enti locali stabilire l’eventuale dimensione della partecipazione alla spesa degli utenti che beneficiano dei servizi di supporto.
Finanziamento
Il LEPS relativo ai “Servizi di supporto per anziani non autosufficienti” viene finanziato, senza una riserva specifica di somme, attraverso il Fondo nazionale per le non autosufficienze, incrementato con ulteriori risorse. Il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 200 milioni di euro per l’anno 2023, a 250 milioni di euro per l’anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, persistendo comunque gli interventi a valere sul fondo per le non autosufficienze anche alle persone con disabilità gravissima (a cui spetta la riserva del 50% del Fondo).
Tali maggiorazioni hanno portato il Fondo per le non autosufficienze a 865,3 milioni per il 2023, a 915,3 milioni per il 2024 e a 965,3 milioni per il 2024.
All’interno delle somme del Fondo ed in particolare delle maggiorazioni stabilite dalla Legge di bilancio 2022 dovrà trovare spazio l’attuazione dei Livelli essenziali (LEPS) per gli anziani non autosufficienti fra cui i “Servizi di supporto”. Le Regioni sono tenute e dare indicazioni sull’attuazione dei Servizi sociali di supporto per gli anziani non autosufficienti e gli eventuali finanziamenti del Fondo utilizzabili.
Iniziativa molto positiva