Lo psicologo e il valore abilitante del titolo di studio


A cura di Giovanni Cellini | 12 Dicembre 2023

Intervista al professor Massimo Ingrassia1

 

A due anni dall’entrata in vigore della legge 163/2021, che stabilisce il valore abilitante della Laurea magistrale in psicologia, riteniamo interessante per i nostri lettori proporre alcuni spunti di riflessione, per un bilancio e un’analisi dei mutamenti determinati dalla normativa. Il tema è stato oggetto di confronto e dibattito; sono emerse – sia tra i professionisti che nel mondo accademico – posizioni ampiamente favorevoli all’introduzione della laurea abilitante, ma non sono mancati, al tempo stesso, punti di vista diversi. Considerando l’intento della nuova normativa di semplificare e velocizzare l’ingresso nel mondo del lavoro, garantendo al tempo stesso un livello di formazione adeguato per i neoprofessionisti, si sono registrate alcune critiche proprio sul tema della maggiore rapidità del percorso formativo. Ad esempio, Gerbino e Sarchielli ritengono plausibile il seguente scenario: si constaterà che “la qualificazione dopo un iter di sei anni era adeguata a quanto richiesto per l’accesso alla professione, mentre quella degli psicologi abilitati dopo un iter di cinque anni sarà inadeguata”2; al tempo stesso, tuttavia, “la probabilità di occupazione subito dopo l’abilitazione è così bassa da rendere il costo della minore preparazione del tutto ininfluente (tenuto anche conto della prospettiva, percepita come strutturale, della specializzazione post-abilitazione come condizione per lo svolgimento della professione)”3.

Soffermandoci sulle posizioni di chi forma i futuri psicologi e considerando le differenze dei punti di vista, proponiamo un’intervista al professor Massimo Ingrassia dell’Università di Messina, che ringraziamo per la disponibilità.

 

Professore, qual è la sua valutazione complessiva sull’introduzione del valore abilitante della laurea in psicologia? Dal punto vista dell’università, ma anche, per quello che è il suo osservatorio, da parte della professione/ordine professionale?

Il giudizio complessivo è sicuramente positivo, primariamente perché sancisce il valore professionalizzante dei percorsi di laurea 3+2 (L-24 di base più LM-51 magistrale), rendendo quindi obsoleta la visione che considerava quelle psicologiche lauree culturalizzanti, che  demandavano al tirocinio post-lauream gli aspetti professionalizzanti della formazione. È una riforma che chiede all’accademia di collaborare con gli ordini professionali e a questi ultimi di assumere una responsabilità formativa più decisa. Con la riforma si adegua il percorso formativo all’idea che quella di psicologo sia una “professione sanitaria” che ha per oggetto la salute delle persone, in particolare la loro salute mentale [art. 9, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 3].

Pensando agli studenti che oggi si avvicinano alla professione, quali possono essere i punti di forza del valore abilitante e quali i nodi critici?

Dal punto di vista degli studenti, il vero punto di forza è il “guadagno” in termini di tempo da spendere nella formazione per acquisire l’abilitazione. Prima della riforma, per abilitarsi era necessario, oltre al percorso formativo 3+2 all’Università, un ulteriore anno (il sesto) da impegnare in un tirocinio professionalizzante di 1000 ore, da frequentare in due semestri consecutivi (500 ore a semestre) in due differenti ambiti applicativi della psicologia.

Solo dopo era possibile accedere all’esame di Stato (due sessioni l’anno), che consisteva di 4 prove (tre scritte più il colloquio) in cui era sondabile lo scibile psicologico – le prove riguardavano conoscenze psicologiche (in generale), capacità di utilizzare conoscenze pratiche, progetti d’intervento e colloquio finale. Solo al colloquio finale era possibile affrontare temi specifici del tirocinio e della deontologia.

La riforma accorcia l’iter formativo di un anno. Ciò è di per sé un punto di forza, perché l’intero iter del tirocinio professionalizzante (ora denominato tirocinio pratico valutativo, TPV) è svolto durante i percorsi di laurea: 10 CFU al triennio (laurea L-24), 20 CFU al biennio (laurea magistrale LM-51) – il contatto tra formazione nelle aule e operatività là dove si svolge la professione è istituzionalizzato fin dal triennio di base.

Veri nodi critici, legati alla riforma in sé, non ne vedo – purché Atenei, Ordini regionali e strutture sanitarie (pubbliche e private) si dimostrino capaci di sinergie, riescano cioè a collaborare nel preparare e accogliere gli allievi. Gli strumenti ci sono (le convenzioni fra enti, ma anche le norme interministeriali che definiscono con attenzione quali siano le attività del TPV).

Infine, la prova abilitante: non più un complesso esame di Stato, per alcuni aspetti un doppione di esami universitari, con il rischio aggiuntivo nella stessa procedura d’esame (ad es., ricevere un giudizio insufficiente alla terza prova scritta, a carattere applicativo – la discussione del caso clinico – dopo avere superato le precedenti due, era circostanza che comportava dovere ripetere in blocco le tre prove). La prova abilitante ora consiste in un colloquio sugli aspetti salienti del tirocinio professionalizzante, che faccia emergere la “maturità professionale” del/la candidato/a coniugando sapere teorico ed esperienza pratica, alla luce anche del codice deontologico e della legislazione professionale – in altri termini, un autentico esame di abilitazione professionale.

È una riforma con vari punti di forza e nulle criticità strutturali.

Quali mutamenti più rilevanti ha comportato/comporterà l’introduzione del valore abilitante sulla formazione alla professione?

Sicuramente l’affermarsi dell’idea che la competenza professionale nasce coniugando esperienze di apprendimento nelle aule ed esperienze d’apprendimento nei setting professionali: la pratica deve essere illuminata dalle conoscenze teoriche, queste ultime devono essere attualizzate nei contesti professionali.

Infine, quali prospettive future vede per la professione di psicologo?

Prospettive fatte di luci e ombre: da un lato sembra esserci un gran bisogno di professionisti psicologi. L’esperienza della pandemia ha rivelato a un pubblico amplissimo quanta fragilità sia insita nell’essere umano, quanto bisogno vi sia di affrontare le minacce alla salute mentale e, in un’ottica preventiva, promuovere il benessere delle persone. Ciò si riflette nel dibattito recente sull’introduzione nel sistema sanitario dello psicologo di base a fianco del medico di medicina generale, o dell’attivazione di servizi di psicologia nelle scuole, o sull’utilità del “bonus psicologo”.

Al tempo stesso, però, le possibilità professionali dell’oggi sono forse mortificate: molti iscritti all’Albo ma rari concorsi pubblici, poche posizioni apicali, la difficoltà di avviare uno studio professionale quando vi è ancora un forte bisogno di formazione specialistica quadriennale (ad esempio, per diventare psicoterapeuti).

Infine, la stessa riforma attuale si mostra incompiuta: il percorso formativo è ancora 3+2 e non a ciclo unico (come medicina, odontoiatria, veterinaria, lauree tutte abilitanti); la professione è sanitaria ma la psicologia accademica (i percorsi di laurea e i settori scientifico disciplinari psicologici) è considerata facente parte “dell’Area Umanistico-sociale” e non della “Medico sanitaria”

  1. Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, Università degli Studi di Messina.
  2. Gerbino, W; Sarchielli, G., “La via italiana all’abilitazione professionale”, Giornale italiano di psicologia, n.4, 2021, p. 827.
  3. Ibidem.