I beneficiari del Rdc che saranno invitati a presentarsi ai Centri per l’impiego saranno da 628.000 a 800.000 persone (vedi l’articolo “Rdc: chi si rivolge ai Centri per l’impiego?“). Un numero imponente tenendo conto che questo dovrebbe avvenire in un tempo relativamente breve. Quale è il percorso di ricerca di lavoro per i beneficiari che è stato previsto dal D.L. 4/2019?
Compiti e risorse dei Centri per l’impiego
In base a quanto previsto nel decreto, le funzioni e l’attività dei Centri per l’impiego si ampliano in modo significativo sia qualitativamente che quantitativamente. In base a tale normativa i Centri per l’impiego devono infatti provvedere:
- al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did);
- alla variazione della condizione occupazione e alla convocazione al Cpi entro 30 giorni dal riconoscimento del Rdc dove il beneficiario potrà presentare la Did nel caso non l’avesse già fatto;
- alla stipula del Patto per il lavoro e ai successivi controlli di verifica;
- a proporre ai beneficiari fino a tre proposte di lavoro congrue;
- alla valutazione di opportunità circa l’invio dei beneficiari ai servizi sociali dei Comuni per il Patto per l’inclusione sociale ovvero a fornire una informativa ai beneficiari circa la possibilità di richiedere l’invio ai Servizi sociali;
- all’implementazione e uso delle piattaforme digitali Siulp e Siuss, con la relativa condivisione dei flussi informativi sui beneficiari del Rdc;
- alla segnalazione delle mancate presentazioni alle convocazioni nei centri che andranno trasferite all’Inps per l’applicazione delle sanzioni. Le comunicazioni relative a tutte le altre situazioni che fanno scattare sanzioni o decurtazioni vanno trasmesse tramite piattaforme digitali;
- al Patto di formazione nel Cpi da parte del datore di lavoro e il percorso formativo a carico degli enti specializzati;
- alla verifica dell’utilizzo dell’assegno di ricollocazione ricevuto dall’Anpal.
Si tratta di compiti molto ampi. Troppo per la situazione attuale dei Centri per l’impiego italiani soprattutto se si pensa della posizione di partenza. Già oggi i Centri per l’impiego sono poco utilizzati dai disoccupati italiani. Nel 2017, solo un disoccupato su 4 si rivolge mensilmente ai centri per l’impiego contro una media dell’UE che è quasi doppia. In realtà, i disoccupati hanno più fiducia nei canali informali: l’87,3% si rivolge a parenti, amici e conoscenti, il 70,3% invia curriculum e il 59,8% svolge ricerche su internet. Tra le cause che hanno determinano il limitato ricorso ai centri pubblici per l’impiego da parte delle persone in cerca di lavoro sembra esservi la loro scarsa efficacia. I dati Istat infatti mostrano che i nuovi occupati per i quali il centro pubblico per l’impiego è stato lo strumento di ricerca più utile per trovare l’attuale lavoro sono stati solo il 2,4% nel 2017. I centri privati che sono leggermente più efficaci essendo riusciti a trovare una occupazione al 5,2% dei nuovi occupati sono però poco diffusi nel Mezzogiorno. Ai canali informali è andata molto meglio. Nel 2017, i nuovi occupati per i quali lo strumento più utile per trovare l’attuale lavoro sono state le reti familiari sono stati il 40,7%. Ovviamente, alla scarsa efficacia dei Centri per l’impiego hanno sicuramente contribuito le poche risorse a disposizione che in Italia è molto più basse rispetto agli altri paesi europei. Una ricerca dell’ANPAL realizzata nel 2017 ha mostrato un sistema caratterizzato da forti carenze strutturali e di personale, con specificità regionali e provinciali. Lo studio riporta i seguenti dati: 380 persone in cerca di lavoro per addetto dei Cpi; 421 forze lavoro potenziali per addetto; 359 contatti negli ultimi 12 mesi per addetto. Tra le criticità riscontrate dagli operatori, al primo posto si colloca proprio la carenza di personale; al secondo l’inadeguatezza dei software e del collegamento in rete. Tra i problemi più importanti vi sono inoltre la carenza di domanda di lavoro e la bassa qualità delle proposte contrattuali offerte, il che ci riporta al problema centrale della disoccupazione che non può essere superata solo con il potenziamento dei Centri per l’impiego (UPB, 2019).
Per far fronte a questi problemi la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) e il D.L. 4/2019 hanno previsto tre importanti provvedimenti per il potenziamento dei Centri per l’impiego, che sono:
- Lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il potenziamento dei Centri per l’impiego (poi ridotti a 480 milioni di euro per il 2019 e a 420 milioni per il 2020 dal Parlamento, in sede di conversione in legge del Decreto);
- L’autorizzazione alle regioni ad assumere fino a 4.000 unità di personale per Centri per l’impiego, aumentando le rispettive dotazioni organiche;
- L’autorizzazione ad “Anpal servizi spa” a conferire contratti di collaborazione alle professionalità necessarie ad organizzare l’avvio del Rdc, con una spesa di 200 milioni di euro nel 2019 e di 250 milioni nel 2020. Si tratta di personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (i famosi 6.000 “navigator”) che avrà il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale.
Ma come il potenziamento dei Centri per l’impiego possa avvenire entro il mese di maggio 2019, periodo in cui cominceranno ad affluire i beneficiari, rimane un grande mistero. Evidentemente, nei primi mesi (diversi mesi) di avvio del Reddito di cittadinanza verrà garantita l’erogazione del sussidio mensile mentre l’attività a cura dei Centri per l’impiego di accompagnamento verso la ricerca di lavoro verrà erogata solo a quote marginali dei beneficiari.
Il Patto di formazione
Il Patto per il lavoro, al fine di favorire l’inserimento del beneficiario nel mercato del lavoro, può prevedere la sua partecipazione (obbligatoria) a corsi di formazione o di riqualificazione professionale. A realizzare questi corsi saranno gli enti di formazione accreditati che potranno stipulare un Patto di formazione con il beneficiario con il quale garantiranno un percorso formativo o di riqualificazione professionale utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza risorse a carico dei finanziamenti per il Reddito di cittadinanza. La sottoscrizione del Patto di formazione potrà anche essere sottoscritto presso i centri per l’impiego e le Agenzie per il lavoro accreditate, laddove tale possibilità sia prevista dalle leggi regionali.
Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di RdC ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, l’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, riceve un incentivo finanziario.
Il finanziamento eventuale dei corsi di formazione o di riqualificazione professionale, fondato sulla ipotesi dell’ottenimento di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per i beneficiari che sappiamo essere ipotesi reale ma nella realtà quantitativamente limitata rende poco probabile un uso significativo dei Patti di formazione.
Obblighi del beneficiario avviato al Centro per l’impiego
Al beneficiario del RdC che si presenta al Centro per l’impiego viene effettuata innanzitutto la valutazione delle eventuali situazioni di esonero dagli obblighi dei componenti del nucleo familiare inviato. Qualora proprio il richiedente rientri in una delle condizioni di esclusione o esonero, lo stesso comunica al Centro per l’impiego il nome del componente del nucleo che lo sostituisce nel primo incontro.
I beneficiari del RdC inviati al Centro per l’impiego che non sono esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i Centri o, laddove previsto da leggi regionali, presso le Agenzie per il Lavoro (ApL) accreditate, un Patto per il lavoro1, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato (vedi art. 20 del D. Lgs. 150/2015).
Il Patto per il lavoro costituisce un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro.
Il Patto per il lavoro e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per cui, seppur nei limiti delle risorse disponibili (sic!), costituiscono un obbligo per ogni Centro per l’impiego nei confronti di ogni beneficiario del Rdc inviato al Centro stesso.
L’erogazione del RdC comporta per il beneficiario (non esentato) il rispetto di una serie di condizioni in assenza delle quali si applicano delle sanzioni che possono portare alla sospensione del sussidio. I beneficiari del Rdc, nei rapporti con i centri per l’impiego, sono infatti tenuti a:
1) collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;
2) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
-
- registrarsi sull’apposita piattaforma digitale dedicata al Rdc e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;
- svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
- accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
- sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
- accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue; in caso di rinnovo del beneficio, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua (vedi anche qui);
- offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali (vedi anche qui). Il progetto deve prevedere una attività in coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l’aggiornamento della piattaforma dedicata.
3) utilizzare l’assegno di ricollocazione presso i Centri per l’impiego o presso le Agenzie per il lavoro accreditate.
Il confronto con le esperienze europee
La previsione dell’impegno attivo del beneficiario del Rdc che dovrà accettare le offerte di lavoro provenienti dai Centri dell’impiego e che in caso di rifiuto ci sia la decadenza dal beneficio è presente nella maggior parte dei paesi europei.
In tutti i paesi UE i beneficiari che siano in grado di lavorare devono dimostrare la loro disponibilità ad attivarsi:
- in qualche caso accettando qualsiasi tipo di lavoro venga loro proposto anche se scarsamente retribuito o non adatto alle competenze della persona (ad esempio in Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca);
- in altri casi intraprendendo un lavoro proposto considerato ’ragionevole’ per il soggetto e le sue competenze (tra gli altri Austria, Germania);
- in altri ancora dimostrare di aver provato ogni possibile strada per trovare lavoro (ad esempio Danimarca, Finlandia);
- in altri casi il beneficiario deve accettare il lavoro proposto e/o partecipare a percorsi formativi, e/o progetti promossi dai servizi sociali (Francia, Svezia e Portogallo) (Crepaldi, 2018).
La partecipazione a lavori socialmente utili è prevista in vari paesi tra cui la Francia e la Germania.
In generale, le esperienze europee ci raccontano che i progetti d’inserimento lavorativo riducono la probabilità di ricadere in povertà una volta che se ne sia usciti; per quanti comunque vi ripiombano, il periodo di autosufficienza economica al di fuori dello schema di reddito minimo diventa più lungo. Ma è bene esser consapevoli delle effettive dimensioni degli esiti.
Anche nei contesti più virtuosi come quello tedesco solo il 12% dei beneficiari considerati attivabili viene effettivamente attivato, ogni mese escono dal reddito minimo meno del 4% dei beneficiari e il principale strumento di politica attiva sono gli one-euro jobs (lavori socialmente utili pagati con un valore simbolico). In Olanda, nonostante la fortissima spinta verso l’attivazione lavorativa degli ultimi anni, sono attivati la metà dei beneficiari e solo un terzo di chi esce dal reddito minimo lo fa perché ha trovato lavoro. Programmi mirati nei contesti danese e finlandese pongono le percentuali di attivazione al 40% nel migliore dei casi. Sintetizzando su questo aspetto, si può affermare che percentuali d’inserimento lavorativo stabile nell’ordine del 20-25% dei beneficiari sono considerate la norma nei paesi europei più avanzati, caratterizzati però da tassi di disoccupazione ben più contenuti di quello italiano e nei quali i servizi per l’impiego hanno risorse ben più ampie di quelle italiane (Gori et al, 2016).
Quali programmi di inserimento lavorativo funzionano meglio? In Germania gli schemi sussidiati d’impiego e formazione sul posto di lavoro privato, al pari degli incentivi all’autoimprenditorialità, sembrano avere effetti occupazionali positivi, a differenza della creazione diretta di posti di lavoro nel settore pubblico (Gori et al, 2016). Questi risultati sono confermati dalla meta-analisi quantitativa di Kluve (2010), condotta sulla base di oltre 137 studi di valutazione svolti in oltre 19 paesi, che prende in considerazione l’efficacia occupazionale delle politiche attive del mercato del lavoro in Europa (solo in parte connesse agli schemi di reddito minimo).
Conclusioni
L’attivazione nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza è un passaggio necessario, condiviso anche con tutte le altre esperienze europee di reddito minimo. Ma il quadro normativo e l’assetto organizzativo attuale presentano importanti criticità che, oltre a richiedere un aggiustamento normativo, fanno prevedere un avvio differito nel tempo di gran parte delle attività legate alla ricerca del lavoro a cura dei Centri per l’impiego.