Regione Toscana: “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore”


A cura di Gianfranco Marocchi | 17 Luglio 2020

La Regione Toscana ha approvato il 14 luglio la legge “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano”.

Si tratta di un testo di grande rilievo per diversi motivi.

 

In primo luogo, pochi giorni dopo la sentenza 131/2020 della Corte costituzionale, riafferma a livello regionale la coprogrammazione e la coprogettazione come strumenti non solo pienamente legittimi – cosa comunque a questo punto indiscutibile per effetto della sentenza 131/2020 – ma anche in qualche modo “ordinari”: rispetto alla coprogrammazione negli ambiti di interesse generale – non solo welfare, quindi -, la legge prevede infatti all’art. 9 che l’ente pubblico, qualora non ritenga di attivarla, motivi “le esigenze che eventualmente impediscono l’attivazione di tale istituto”, evidenziando pertanto la normalità del ricorso alla coprogrammazione in tutti gli altri casi. Per quanto riguarda poi gli aspetti operativi che discendono dalla coprogrammazione, molto opportunamente la legge distingue tra casi in cui si intenda procedere esternalizzando servizi contro corrispettivo, con utilizzo quindi del codice degli appalti, e casi in cui si intenda rispondere ai bisogni attraverso forme di partenariato, attraverso la coprogettazione da realizzarsi, da un punto di vista procedurale, sulla base della legge sul procedimento ammnistrativo 241/1990.

 

Inoltre, la legge articola in modo puntuale gli aspetti procedimentali, fornendo così un utile supporto agli amministratori locali, proponendosi inoltre di originare delle linee guida che potranno costituire un ulteriore aiuto per la fase applicativa; legittima l’avvio di procedimenti di coprogettazione anche in seguito all’iniziativa di uno o più enti di terzo settore – ovviamente rendendo la proposta oggetto di iniziativa di evidenza pubblica – ma valorizzando così la capacità propositiva del Terzo settore; legittima i procedimenti con carattere più marcatamente partecipativo, specificando che la coprogettazione può avvenire a partire “dalla proposta o dalle proposte” individuate – legittimando quindi procedimenti selettivi che portino alla costituzione di tavoli di lavoro plurali – sino alla formulazione di un progetto condiviso.

 

Al di là di questo, la legge individua una pluralità di forme di coinvolgimento del Terzo settore, chiamato a coprogrammare nell’ambito del Piano di inclusione e del Piano integrato di salute e valorizzato attraverso la Consulta regionale del Terzo settore cui spetta il compito di esprimere pareri e sulla normativa regionale, di promuovere iniziative conoscitive circa il Terzo settore, iniziative di sensibilizzazione e di monitorare lo stato di attuazione della legge.

L’approvazione di questa legge apre, in un quadro reso più sereno dalle conferme della Corte costituzionale, un nuovo capitolo per le relazioni di partenariato tra Enti pubblici e Terzo settore, costituito dalle implementazioni regionali su cui la Toscana fa oggi da apripista.