Su Welforum il 17 settembre 2019 Gianfranco Marocchi in un articolo dal titolo “Impatto sociale, ecco le linee guida” ha molto ben presentato il documento emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n.106”, e ha spiegato molto chiaramente come l’introduzione di una valutazione di impatto sociale non sia un atto secondario.
In primis è bene precisare, come chiarito dal DM 23/2019 che “la valutazione dell’impatto sociale degli Enti di Terzo settore ha per oggetto gli effetti conseguiti dalle attività di interesse generale da essi svolte (art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117/ 2017 e art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali)”.
Tuttavia, non esisteste un modus operandi univoco per la misurazione degli effetti sociali conseguiti, ma, al contrario, il DM 23/2019, riconosce l’esistenza (nonché la facoltà di scelta per ciascun Ente) di diversi approcci per misurare l’impatto sociale, che potrebbero (e/o dovrebbero) variare in base al tipo di attività e/o progetto svolto da ciascun ente del Terzo Settore. Il DM 23/2019 fissa, però, principi e contenuti minimi comuni ai sistemi di valutazione, come:
– intenzionalità, ovvero la connessione con gli obiettivi strategici dell’organizzazione;
– rilevanza, ovvero l’inclusione delle informazioni sulla rilevanza dell’attività svolta;
– affidabilità: informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione delle fonti dei dati;
– misurabilità: le attività oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a parametri quantitativi devono essere opportunamente misurate; a tal fine, gli Enti dovranno prevedere un sistema di valutazione che identifichi sia le dimensioni di valore che le attività perseguono, sia gli indici e gli indicatori coerenti con le attività oggetto della valutazione;
– comparabilità dei dati nel tempo;
– trasparenza e comunicazione della valutazione agli stakeholders.
Inoltre, il DM 23/2019 precisa che: “il sistema di valutazione dell’impatto sociale ha il fine di far emergere e far conoscere: il valore aggiunto sociale generato; i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività del progetto; la sostenibilità dell’azione sociale”.
Il riconoscimento della diversità di modus operandi per la valutazione trova una probabile (ma non unica) giustificazione nel fatto che una data attività posta in essere dall’Ente potrebbe generare più di un effetto (impatto “sociale”), che potrebbe assumere una diversa rilevanza a seconda del “contesto esterno” (sociale, economico e culturale) in cui l’Ente opera e richiedere strumenti di misurazione diversi. A questa giustificazione si aggiungono quelle legate alla dimensione dell’organizzazione o al valore economico dell’intervento posto in essere dall’Ente.
Poiché l’art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 fornisce un elenco accurato di quali debbano essere considerate attività di interesse generale potrebbe essere auspicabile per il futuro aggiungere alle Linee guida un elenco all’interno del quale, per ciascuna attività di interesse generale, si possano descrivere e individuare potenziali variabili di outcome sociale a esse associate. Questo permetterebbe di avere delle indicazioni ulteriori, che scongiurerebbero la possibilità di soffermarsi su variabili sociali teoriche errate ovvero di avere indici e/o indicatori non coerenti con le attività oggetto della valutazione. Questa “futura” previsione potrebbe, in qualche modo, favorire proprio il raggiungimento delle finalità delle Linee guida sulla valutazione di impatto sociale, che, come recita il dispositivo sono quelle di “definire criteri e metodologie condivisi che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate”.
In altre parole, uno dei nodi principali ancora da sciogliere è legato all’analisi dei “processi-effetti” che l’attività è in grado di avviare sul contesto esterno ovvero all’individuazione degli “outcomes sociali”. Questa fase coincide con l’analisi dei “processi-effetti” teorici che l’attività dell’Ente è potenzialmente in grado di generare, permettendo, così, di individuare le variabili di outcome sociale di interesse su cui, poi, operare la valutazione, ma solo dopo una opportuna pianificazione di raccolta delle informazioni necessarie. Una volta individuati i potenziali processi ovvero le variabili di outcome è necessario procedere a un qualche tipo di misurazione (qualitativa e quantitativa) che possa consentire di stabilire il nesso di causalità esistente tra la variabile output (attività dell’Ente) e le variabili di outcome sociale e, soprattutto, la “magnitudo” di tale effetto e la sua persistenza nel tempo (così come indicato dal DM 23/2019).
Al riguardo, una recente esperienza di ricerca che il CNR-Irpps ha condotto con gruppi di volontari della Croce Rossa Italiana – CRI e dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – ANPAS, ha mostrato alcuni elementi interessanti che possono descrivere quanto indicato da Marocchi riferendolo in particolare proprio al complesso mondo del volontariato organizzato.
- Trovare un sistema di valutazione che sia applicabile a tutta una rete associativa è ipotizzabile solo per elementi di natura organizzativa-gestionale (indicatori, di efficienza/performance, che potrebbero confluire in un bilancio sociale).
- Valutare l’impatto sociale non è una attività che può essere svolta agevolmente da un gruppo medio-piccolo di volontari, ma richiede tempo e risorse anche per la semplice applicazione di strumenti di auto-valutazione.
- Una questione importante non espressamente indicata dalle Linee guida è chi debba operativamente programmare e compiere la valutazione di impatto sociale. Sulla base di quanto è stato rilevato, solo il gruppo di volontari potrà ben conoscere gli indicatori di impatto (variabili di outcome) della propria attività. Infatti, una delle intenzioni delle Line guida, probabilmente, è proprio quella di indirizzare gli Enti del Terzo settore verso la realizzazione di un processo di valutazione dell’impatto sociale delle proprie attività che sia di tipo auto-valutatativo (mediante la produzione di dati oggettivi e verificabili; di indici e indicatori). Tuttavia, la definizione teorica di indicatori di impatto e la loro traducibilità operativa richiede competenze che non possono essere chieste -ad esempio- ai presidenti delle Associazioni. Un importante ruolo di supporto per l’identificazione e la realizzazione di opportuni strumenti di valutazione dell’impatto sociale, che tengano conto delle diverse esigenze manifestate dai diversi enti, è certamente attribuito ai Centri di Servizio per il Volontariato e alle Reti Associative Nazionali.
- Per interventi e progetti che hanno una forte valenza sociale, non sembra essere percorribile un approccio controfattuale alla valutazione degli effetti delle attività degli Enti. Per l’utilizzo di tale approccio di valutazione infatti, è indispensabile la possibilità di individuare: (i) un intervento identificabile e circoscritto c.d. “trattamento”; (ii) le variabili di outcome rispetto alle quali la presenza di un effetto possa essere verificata con gli strumenti analitici a disposizione. È, inoltre, necessaria la raccolta di informazioni su soggetti che non hanno beneficiato del trattamento. Tale raccolta può essere costosa e laboriosa, ma senza di essa la gran parte dei metodi esistenti non può essere applicata. Quest’ultimo aspetto rappresenta uno degli elementi che potrebbe portare a dover scartare la fattibilità di una valutazione attraverso un approccio controfattuale soprattutto per Enti di piccole dimensione e con un contenuto valore economico dell’intervento. Inoltre, l’attività dei volontari non potrà mai discriminare tra quali utenti aiutare e quali non includere nelle attività. Il rischio conseguente è quello di non avere una popolazione ben determinata destinataria delle attività per la valutazione.
In conclusione, sembra rilevante che, avute le indicazioni ministeriali, gli Enti del Terzo settore inizino a interrogarsi su quali strumenti possono essere loro utili per auto (ed etero) valutarsi nell’ottica della creazione del valore sociale, patrimonio collettivo e capitale della collettività.