Il Reddito di cittadinanza e l’assegno di ricollocazione

Beati i primi


Franco Pesaresi | 25 Marzo 2019

In base al D.L. 4/2019, i beneficiari del RdC, fino al 31 dicembre 2021, riceveranno in automatico l’Assegno di ricollocazione (AdR).

 

L’assegno di ricollocazione

L’assegno di ricollocazione, istituito dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2015 (Jobs Act), è riconosciuto ai soggetti disoccupati percettori della NASpI (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego), la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, e, in base a quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, c. 136, L. 205/2017), anche ai lavoratori coinvolti negli Accordi di ricollocazione rientranti negli ambiti e profili a rischio di esubero previsti dall’Accordo stesso.

L’AdR consiste in una somma graduata in funzione del profilo personale di occupabilità. L’importo non viene percepito dal beneficiario ma è spendibile presso i centri per l’impiego o i servizi accreditati scelti dal disoccupato titolare dell’assegno di ricollocazione per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. Il servizio ha una durata di sei mesi (prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l’intero suo ammontare) e deve essere richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno.

Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere una serie di attività indicate nella tabella 1. Con delibera 14/2018, il CdA dell’Anpal ha definito l’ammontare dell’assegno, compreso tra 250 e 5.000 euro.

 

Le disposizioni del D.L. 4/2019

Il beneficiario del RdC, decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall’Anpal l’assegno di ricollocazione (AdR) da spendere presso i centri per l’impiego o presso le Agenzie per il lavoro accreditate. A pena di decadenza dal beneficio del RdC, entro 30 giorni dal riconoscimento dell’AdR, i beneficiari devono scegliere il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, che ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell’importo dell’assegno; se entro 30 giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si attiva nella ricollocazione del beneficiario, questo deve rivolgersi ad altro soggetto erogatore.

Il Siupl (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro istituito dall’Anpal per il coordinamento dei centri per l’impiego) dà immediata comunicazione dell’utilizzo dell’AdR presso un soggetto accreditato al centro per l’impiego con cui è stato stipulato il Patto per il Lavoro.

Inoltre, si dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai disoccupati percettori di NASpI e disoccupati da più di quattro mesi il che sembrerebbe una ingiustizia almeno nel caso in cui gli stessi percettori e disoccupati non rientrino tra i beneficiari del Rdc.

Cambia radicalmente anche il sistema di assegnazione dell’AdR: mentre il Jobs Act (d.lgs 150/2015) assegna ai lavoratori (percettori di Naspi) la facoltà di richiedere l’assegno di ricollocazione, il decreto sul RdC prevede che l’Anpal lo assegni automaticamente a tutti i beneficiari del RdC inviati al Centro per l’impiego.

Come si può verificare nella tabella 1 le azioni da intraprendere con l’ausilio dell’AdR sono diverse. Ma in gran parte sono sovrapponibili a quelle del Patto per il lavoro del beneficiario del RdC che viene inviato al Centro per l’impiego. Ambedue i percorsi prevedono del personale per l’accompagnamento, la ricerca attiva del lavoro, eventuali corsi di riqualificazione professionale, l’accettazione di proposte di lavoro congrue (Cfr. Tab.1). Nel caso in cui i soggetti gestori dei due percorsi siano diversi (Cpi e Apl), il beneficiario deve ripetere le stesse attività con ambedue i soggetti1? Nel caso in cui i due percorsi siano gestiti dal Centro per l’impiego, il beneficiario deve realizzarli con due operatori diversi?

 

Tab. 1 – Gli adempimenti del Patto per il lavoro e dell’Assegno di ricollocazione

PATTO PER IL LAVORO ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
E’ previsto l’affiancamento di un navigator al soggetto beneficiario per lo svolgimento delle varie attività previste del patto per il lavoro. E’ previsto l’affiancamento di un tutor al soggetto beneficiario.

Il beneficiario deve svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente.

Il beneficiario deve accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità,

Il beneficiario deve attivare il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa.

Il beneficiario deve svolgere le attività individuate dal tutor.

Il beneficiario deve sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

Il beneficiario deve accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

Il beneficiario deve svolgere le attività individuate dal tutor e deve accettare un’offerta di lavoro congrua.
  Il soggetto erogatore del servizio deve comunicare al centro per l’impiego e all’Anpal il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle suddette attività, o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste.
Il beneficiario deve registrarsi sull’apposita piattaforma digitale dedicata al RdC e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro  
Il beneficiario deve offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività.  

 

Il D.lgs 150/2015 stabilisce che la richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato. Sembrerebbe una disposizione di buon senso. Il beneficiario che si avvale dell’assegno di ricollocazione svolge le attività di ricerca organizzate dal soggetto che lo prende in carico e, quindi, sospende le attività di ricerca attiva previste dal patto di servizio (ovvero dal Patto per il lavoro).

Però, in questo caso ci sono due differenze:

  • con il D. lgs. 150/2015 era il disoccupato a richiedere l’assegno di ricollocazione mentre in questo caso esso viene erogato automaticamente a tutti quelli che la legge invia al centro per l’impiego;
  • ma soprattutto i due obblighi derivanti dal patto per il lavoro e dall’Adr sono stabiliti nella stessa legge (D.L. 4/20199) per cui si presume che se la norma avesse voluto sospendere il Patto per il lavoro lo avrebbe espressamente stabilito.

Per cui, l’interpretazione letterale è che la sospensione del patto per il lavoro non si applichi quando si attiva l’assegno di ricollocazione per i beneficiari del RdC per cui il beneficiario è sottoposto ad entrambe (Oliveri, 2019). Non si tratta della soluzione più razionale ma questo è.

 

I due accompagnatori

E non finisce qui l’irrazionalità perché per accompagnare il beneficiario nelle varie attività da svolgere in attuazione del patto per il lavoro è previsto il “navigator” mentre per l’attivazione del percorso previsto nell’assegno di ricollocazione è previsto un tutor, quasi sempre, di un soggetto privato accreditato. In questo caso, il beneficiario avrebbe addirittura due persone che si occuperanno di lui, lo orienteranno e creeranno una gran confusione oltre che spreco di risorse. Fra i due chi presenterà al beneficiario del RdC la cosiddetta “proposta congrua di lavoro”? Il navigator, senza sentire il tutor, o il tutor che gestisce l’assegno di ricollocazione? Un bel mistero.

 

Beati i primi

Ma la nota più dolente è relativa al finanziamento dell’AdR che preleva le sue risorse all’interno del Fondo per le politiche attive per il lavoro messo a disposizione dell’ANPAL.

Il bilancio 2019 dello Stato ha previsto uno stanziamento di 82 milioni euro per il 2019 e di 72 milioni di euro per il 2020. Il bilancio di previsione 2019 dell’Anpal, più generosamente, prevede per le politiche attive del lavoro che dovranno finanziare anche l’AdR la somma di 100.100.000 euro. Poiché l’assegno di ricollocazione va da un minimo di 250 euro a un massimo di 5.000 euro, ipotizzando una media di 2.500 euro ad intervento, con 100 milioni il Fondo finanzia circa 40.000 persone. Ma come abbiamo visto le persone beneficiarie del Rdc che si rivolgeranno al centro per l’impiego saranno fra le 628.000 e le 800.000 persone (vedi articolo “Rdc: chi si rivolgerà ai centri per l’impiego”). Solo il 5-6% circa degli aventi diritto beneficeranno dell’Adr anche perché lo stesso decreto legge n.4/2017 (all’articolo 9, comma 6), stabilisce che l’Anpal sospende l’erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse a disposizione.

Dunque, solo i primi riceveranno l’Assegno di ricollocazione.

  1. Ipotesi più frequente.