Insediato l’Organismo nazionale di controllo dei CSV

Un altro passo avanti per la riforma del Terzo settore


Roberto Museo | 18 Aprile 2018

Il 2018 è l’anno decisivo per la riforma del Terzo settore: dopo l’emanazione della legge delega n. 106 nel 2016 e i cinque decreti pubblicati tra marzo e settembre 2017, entro quest’anno sono calendarizzati diversi atti normativi che dovranno dare “gambe operative” per l’attuazione del nuovo impianto normativo.

Uno di questi riguarda l’Organismo nazionale di controllo (ONC) dei centri di servizio per il volontariato, insediatosi l’11 aprile, e che ha la veste di fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con un apposito decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ne definisce anche le funzioni.

Si tratta di una novità importante che va ad incidere soprattutto sul sistema dei Centri di servizio per il volontariato (CSV).

 

I CSV infatti non sono una realtà nuova nell’ambito del non profit – erano previsti dalla legge quadro sul volontariato n.266 del 1991 – e il Codice del Terzo settore, il decreto legislativo più denso della riforma, è intervenuto sul sistema dei Centri con una profonda revisione in chiave evolutiva, riconoscendo le funzioni svolte nei primi 20 anni della loro attività e adeguandoli al nuovo scenario come rete che ha il compito di promuovere il volontariato in tutte le espressioni del terzo settore e nella società civile.

 

Ma cosa cambia rispetto al passato? Quali sono le funzioni dell’ONC?

Il consiglio di amministrazione dell’organismo è composto da 13 membri, con mandato triennale, 7 sono designati dall’Acri (l’Associazione di fondazioni e di Casse di risparmio), 2 da CSVnet in rappresentanza dei CSV; 2 dal Forum del terzo settore quale associazione più rappresentativa a livello nazionale, 1 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 1 dalla Conferenza Stato–Regioni.

Il ruolo principale dell’ONC è quello di indirizzo e controllo dei CSV, ed opererà a livello regionale attraverso gli Organismi territoriali di controllo (OTC) veri e propri uffici decentrati che, in base all’art. 65 del Codice, sostituiranno gli ex Comitati di Gestione dei fondi speciali per il volontariato. Nello specifico l’ONC si occuperà di definire gli indirizzi generali e le modalità operative degli OTC determinando i costi di funzionamento.

Tra i compiti del nuovo organismo un aspetto importante riguarda l’ambito finanziario: l’ONC infatti si occupa di determinare il finanziamento stabile triennale dei CSV e di CSVnet, l’associazione che rappresenta i Centri a livello nazionale – 64 su 65 attivi ad oggi in Italia – definendo la ripartizione annuale e su base regionale.

Al finanziamento si provvede attraverso la costituzione del Fondo unico nazionale (FUN) per i Centri di servizio, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB), calcolati annualmente in misura di un quindicesimo degli utili come stabilito dalla Legge 266/1991. Il FUN sarà inoltre integrato da altri fondi versati dalle FOB, alle quali è riconosciuto ogni anno un credito di imposta con un tetto massimo di 10 milioni di euro (15 nel 2018). Infine, I CSV non potranno erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal FUN, ma come nel passato avranno la facoltà di “avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite” (c. 12) purché risultanti in una contabilità separata.

Con il FUN spariscono quindi i Fondi speciali per il volontariato istituiti su base regionale dalla legge 266/91 in favore di un meccanismo che consentire di snellire e semplificare le procedure di erogazione delle somme destinate alle attività dei CSV.

 

La riforma del terzo settore garantisce inoltre una maggiore stabilità alle attività dei Centri, attraverso il finanziamento triennale che consente la programmazione delle attività sul lungo periodo con fondi certi, e la promozione di un sistema nazionale grazie al riconoscimento di CSVnet come associazione rappresentativa dell’intero sistema.

Con la nascita dell’ONC inoltre si dà attuazione alla parte della riforma che riguarda la definizione di criteri univoci per il controllo dei CSV.

All’ONC spetta infatti l’accreditamento dei Centri (quelli esistenti ed i nuovi) secondo i criteri dettati dal Codice, oltre a definire il numero massimo di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale. L’art. 61 del Codice dispone che ciò sia fatto “assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali”.

È sempre l’ONC che si occupa inoltre di individuare gli indirizzi strategici che i CSV devono osservare per l’uso delle risorse previste dal FUN, definendo anche eventuali provvedimenti sanzionatori in caso di irregolarità.

Avrà infine il compito di promuovere l’adozione da parte dei Centri di strumenti per la verifica della qualità dei servizi erogati dai CSV e modelli per la rendicontazione economica e sociale. Sarà invece compito degli Organismi territoriali di controllo la verifica della correttezza della attività dei CSV.