Perché il Terzo settore vale!


Marco Accorinti | 16 Gennaio 2019

Nel recente dibattito sulla Legge di Bilancio 2019 alcuni gruppi parlamentari dell’opposizione hanno fatto notare che con l’articolo 51 il dispositivo “pesa” sulle organizzazioni non profit in quanto va ad abrogare una norma che prevedeva la riduzione dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) con aliquota al 12% a favore di tali Enti e degli Istituti autonomi per le case popolari, riportandola al 24%. Si tratta, come è noto, dell’imposta per le Società (S.r.l., S.r.l.s., S.p.A., S.a.p.a.) e gli Enti privati, disciplinata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, come indicato nel DPR 917/1986), prevista in misura ridotta già nel 2015 ma applicata solo con la legge di Stabilità del 2016 (L. 208/2015) e risalente a quanto disciplinato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 (!).

 

Ma quali sono gli Enti del Terzo settore che nel 2019 vedranno il raddoppio dell’IRES sul dichiarato nel bilancio del 2018? Si tratta sostanzialmente di quattro tipi di organismi che –attenzione!- non hanno (e non devono avere) finalità di lucro:

  1. gli Enti e le istituzioni che svolgono attività di assistenza sociale, come le “Società di mutuo soccorso – SMS”, gli Enti ospedalieri, gli Enti di assistenza e beneficenza (di antica memoria);
  2. gli Istituti di istruzione e gli Istituti di studio e sperimentazione di interesse generale, che comprendono anche organizzazioni scientifiche, accademie, fondi/fondazioni e organizzazioni storiche, letterarie, scientifiche, Enti con esperienza di studio e ricerca, con scopi esclusivamente culturali;
  3. gli Enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione (anch’essi di antica tradizione e ancora in molti contesti territoriali non modificati secondo figure giuridiche “moderne”);
  4. infine gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), comunque denominati nelle varie regioni italiane, loro consorzi ed Enti che hanno le stesse finalità sociali di garantire forme di housing, sostegno abitativo (anche se in forma di società ma tali da rispondere ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia e che siano stati costituiti e operanti prima del 31 dicembre 2013).

 

In effetti la Legge di bilancio 2019 aggiunge alcune precisazioni che è bene ricordare in maniera schematica:

  • la riduzione dell’IRES permane per gli Enti iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (di cui al D.Lgs. n. 117/2017) che dovrebbe essere pienamente operativo a febbraio 2019, e che già consentiva – peraltro – il poter godere di uno specifico regime fiscale agevolato secondo quanto previsto all’articolo 79 dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), quindi nulla di nuovo;
  • il raddoppio della tassazione non si applica agli Enti religiosi iscritti nel citato Registro, ma a tutti gli altri sì (aspetto che ha fatto esprimere il Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana ricordando che verranno colpite le Parrocchie in quanto sono soggetti passivi dell’imposta, ma essendo equiparate agli Enti con finalità di beneficenza e istruzione di cui al punto 3., come tali godevano della riduzione alla metà dell’aliquota sul proprio reddito formato in genere dalla somma dei redditi fondiari, da capitale d’impresa e da redditi diversi);
  • la riduzione si applica limitatamente alle attività differenti da quelle di interesse generale (elencate all’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 117/2017) il cui elenco (unico a livello nazionale) è definito e viene aggiornato (anche) annualmente con D.P.C.M. da adottarsi su proposta dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociale e dell’Economia e Finanza, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, ma che -ancora- non è stato aggiornato;
  • inoltre la Legge prevede che sono considerate non commerciali «le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da Fondazioni delle ex Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (ex IPAB, ndr), a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi».

 

Ma viene da domandare perché il trattamento fiscale del Terzo settore rappresenta un elemento di discussione e di confronto politico? E anche: come mai il non profit non sia ancora considerato un settore produttivo che corrisponde ai bisogni reali della società italiana?

 

Due elementi per rispondere. Anzitutto bisogna ricordare che il Codice del Terzo settore dispone già l’applicazione di un regime fiscale agevolativo agli Enti non profit (d’ora in poi dobbiamo tutti abituarci a chiamarli “ETS-Enti del Terzo settore”, al maschile), diversi dalle imprese sociali (che hanno un regime senza misure di sostegno) al già richiamato articolo 79. In realtà a tutti gli ETS si applicano le norme del TUIR relative all’IRES, ma altresì la stessa norma introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d’impresa degli Enti non commerciali del Terzo settore (e cioè gli Enti che svolgono in via esclusiva o prevalente “attività di interesse generale”) basato sui specifici coefficienti di redditività su cui viene calcolata l’imposta (sulla falsariga del regime forfetario degli Enti non commerciali, disciplinato dall’articolo 145 dello stesso TUIR).

L’applicazione di quanto già previsto dalla Legge richiederà quindi un’attenta analisi della tassazione relativa all’attività svolta dagli ETS, che implicherà un notevole impegno contabile sia da parte degli Enti sia da parte dell’Amministrazione tributaria (nonché un carico di lavoro per gli Uffici preposti presso la specifica Direzione Generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella realizzazione del Registro Unico e nella fornitura di pareri sulle attività “non commerciali” degli ETS).

 

Il secondo argomento è più sociologico. Sempre più studiosi stanno misurando il valore sociale prodotto a livello territoriale dagli ETS. I primi economisti italiani che si sono occupati dell’argomento definivano il “valore economico dei beni relazionali”; da alcuni anni, valutatori, esperti di politica sociale, gli stessi “dirigenti” degli ETS hanno definito e stanno sempre più sperimentando strumenti di misurazione dell’impatto sociale prodotto dall’intervento dei volontari nell’ambito delle iniziative di welfare locale. Non riconoscere quindi che l’attività del Terzo settore persegua logiche sue fondative (cioè è in grado di corrispondere ai bisogni sociali di un determinato territorio e non solo di beneficiari diretti del proprio intervento, se adeguatamente partecipi e attivi nella gestione dei propri interventi), e che è capace di produrre qualcosa in più rispetto a quanto previsto dagli accordi formali sottoscritti ad esempio con l’Ente locale che gli ha affidato un servizio nell’ambito del quadro dei beni collettivi messi a disposizione dei cittadini, e che -inoltre- generalmente impiega persone che volontariamente svolgono interventi in cui si sviluppano relazioni e meccanismi sociali che consentano una partecipazione sociale e una integrazione di tutta una collettività e quindi il miglioramento del benessere generale, di tutti e per tutti.

 

Ecco, appare grave che il legislatore non mostri un’attenzione storica alla realtà sociale del Paese. Piuttosto le misure statali (legislative, amministrative, tributarie, che implichino una spesa o meno) dovrebbero sviluppare la nuova domanda sociale di produzione proprio perché accresce la funzione pubblica di pianificazione complessiva, pubblicizzando l’intervento pubblico al fine di evitare speculazioni, arbitrarietà e illeciti.

 

In conclusione ci si attende che le dichiarazioni del Governo a Legge di bilancio approvata confermino quanto annunciato e che riconsiderino un settore appena riformato (e anche in maniera sostanziale) con una attenzione che vada oltre le disposizioni economico-finanziarie. È da tutti riconosciuto infatti che le organizzazioni promosse e costituite dai cittadini sono l’ambito principale di pratica dei meccanismi di partecipazione democratica e di sostegno nei territori, anche oltre l’impegno dello Stato: non penalizzare gli ETS rappresenta un valore, un principio sociale non trascurabile.