L’ultima nota ministeriale fornisce agli operatori comunali indicazioni in merito al trattamento delle verifiche anagrafiche per l’accesso al Reddito di Cittadinanza in caso di cittadini, italiani e non, che non risultano più essere stati iscritti in anagrafe, pur essendolo stati per un periodo superiore ai 10 anni, oppure hanno subito un’interruzione negli ultimi due anni, dovuta a cancellazione per irreperibilità anagrafica. In molti casi, si può ragionevolmente presumere che le persone siano risultate irreperibili in anagrafe per aver perso la disponibilità dell’alloggio in ragione della loro condizione di povertà e/o disagio sociale. Allo stesso modo non si può escludere a priori che queste persone, pur non avendo, o non avendo avuto, la residenza anagrafica, abbiano o abbiano avuto sul territorio nazionale la dimora abituale.
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