La Regione, in attuazione dell’articolo 9-bis del D.lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e dell’articolo 1 della Legge 421/1992, autorizza programmi di sperimentazione proposti dalle Aziende Sanitarie Regionali, anche associate tra loro, che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio Sanitario Nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato, finalizzati all’adozione di nuovi modelli gestionali per l’erogazione di prestazioni sanitarie di eccellenza.
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