Terzo settore, benefici fiscali anche per chi fa donazioni di beni


Gianfranco Marocchi | 5 Febbraio 2020

Come è noto, il Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) prevede all’art. 83 la possibilità per i contribuenti di detrarre dall’imposta lorda dovuta “un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti … per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore…” per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 30 mila euro; la percentuale detraibile sale al 35 per cento nel caso di erogazioni liberali in denaro a favore di organizzazioni di volontariato. Lo stesso articolo riconosce altresì la possibilità di dedurre le liberalità dal reddito imponibile del donatore (in questo caso non solo le persone fisiche, ma anche enti e società) sino ad un limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (eventualmente, laddove la donazione risulti eccedente a tale parametro, riportandola agli anni successivi sino al quarto).

Tale possibilità si applica a tutti gli enti di terzo settore non commerciali e alle cooperative sociali (ma non alle altre imprese sociali costituite in forma societaria), a condizione che la donazione sia utilizzata “per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” (art. 8, comma 1 del Codice).

Ma mentre il Codice specificava le modalità per effettuare erogazioni liberali in denaro (“La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali” o con altri mezzi tracciabili), rispetto alle donazioni in natura rimandava ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro, dove, secondo il Codice, “sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità”.

Si era in altre parole in attesa del decreto che specificasse le modalità con cui computare i benefici fiscali da attribuire al donatore la cui liberalità consistesse in un bene anziché in denaro, in assenza delle quali questa seconda forma di donazione non poteva portare all’attribuzione di alcun beneficio.

 

È dunque senz’altro positiva la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 24 del 30 gennaio 2020 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019 “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore”.

Il decreto in primo luogo riafferma quali siano i soggetti cui è possibile accordare una donazione in natura che determini per il donatore i benefici fiscali sopra richiamati:

  • tutti gli Enti di terzo settore, incluse le cooperative sociali ed escluse le altre imprese sociali costituite in forma societaria, a condizione che la donazione sia utilizzata “per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. È il caso di ricordare che, nelle more dell’istituzione del Registro Unico del Terzo settore, si considerano Enti di Terzo settore le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali iscritte ai relativi Albi o Registri; dunque altri soggetti che potranno essere riconosciuti come Enti di Terzo settore ai sensi del Codice con al momento dell’iscrizione nel Registro Unico, oggi non possono essere destinatari di donazioni che originino un beneficio per il donatore.
  • sino a che non sia data attuazione alla complessiva revisione della fiscalità del Terzo settore (da autorizzarsi da parte della Commissione europea) e comunque sino a che non sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (se ciò dovesse avvenire dopo tale autorizzazione), alle Onlus, destinate poi ad essere superate dalle forme definite dal Codice.

 

La seconda questione riguarda la valorizzazione del bene. In sostanza, qualora si doni ad un ente di Terzo settore un autoveicolo, un televisore, dei mobili, ecc., quale sarà il valore sulla base del quale il donatore potrà godere di un beneficio fiscale?

 

In generale il riferimento è al “valore normale” di un bene o servizio definito ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (art. 9): “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi…”.

Nel caso di beni strumentali il cui costo sia ammortizzato in più annualità (un autoveicolo ad esempio è ammortizzabile in 5 anni) si calcola il valore residuo: un’auto del costo di 20 mila euro vecchia di due anni sarà computata come donazione di 12 mila euro.

 

Vi sono poi due casi in cui il donatore, per godere dei benefici fiscali, deve sottoporre il bene donato ad una perizia giurata realizzata non più di tre mesi prima della donazione del bene: quando il valore del bene è superiore a 30 mila euro e quando, per la sua natura, non sia possibile desumerne il valore in base a criteri oggettivi come quelli prima richiamati.

In ogni caso le donazioni in natura dovranno essere accompagnate da un atto in cui:

  • il donatore dovrà descrivere i beni donati indicandone il valore e, qualora sia richiesto sulla base di quanto richiamato sopra, allegando la perizia giurata con la stima del valore del bene;
  • l’ente di Terzo settore che riceve la donazione dovrà dichiarare che i beni donati saranno utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.